Image

Newsletter 1 – 2014

 

Mercato energia – energia elettrica e gas

Aggiornamento componenti tariffarie

 

Premessa

La delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) 641/2013/R/com prevede l’aggiornamento, a decorrere dal 1 gennaio 2014, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori componenti tariffarie relativamente ai settori dell’energia elettrica e del gas.

Entrambi i documenti (delibera e tabelle) sono scaricabili tramite il link

http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/641-13.htm

Energia elettrica

La TABELLA 1 mostra l’aggiornamento delle componenti tariffarie A-UC-MCT.

I GRAFICI 1 e 2 riportano l’andamento, da gennaio 2008 a marzo 2014, per i siti in bassa e media tensione, degli oneri generali di sistema e delle sole componenti A3 (copre gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate) e AE (copre gli incentivi ai c.d. energivori).

Per le imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica è stata introdotta la nuova componente AE che, per lo scaglione di consumo fino a 4 milioni di kWh al mese vale:

 

• Per i POD in bassa tensione 4,69 €/MWh

• Per i POD in media tensione 3,89 €/MWh

• Per i POD in alta tensione 3,94 €/MWh

 

Si riporta quanto evidenziato dall’Autorità:

 

• la Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013, con le modalità previste dalla deliberazione 347/2013/R/eel;

• con comunicazione 16 dicembre 2013 la Cassa ha trasmesso all’Autorità una prima sintesi dei dati raccolti sul portale, avente natura preliminare;

• in base alle informazioni preliminari di cui al precedente alinea, gli oneri in capo al conto AE sono, ad oggi, stimabili pari a circa:

o 400 milioni di euro per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013,

o 820 milioni di euro per l’anno 2014,

• confermando le valutazioni dell’Autorità circa la maggior onerosità della manovra rispetto alle previsioni contenute nel primo atto di indirizzo;

• le stime di cui al precedente punto dovranno essere oggetto di specifiche verifiche e pertanto sono passibili di modifiche, anche significative.

 

Per le imprese a forte consumo di energia elettrica si registra un leggero aumento degli oneri A-UC-MCT, mentre per le altre imprese l’aumento è consistente.

La componente A3 è rimasta invariata rispetto al quarto trimestre 2013.

Si riporta quanto evidenziato dall’Autorità:

 

• con la comunicazione 11 dicembre 2013, il GSE ha aggiornato le stime degli oneri posti in capo al conto A3 di competenza degli anni 2013 e 2014, con un complessivo peggioramento rispetto alle previsioni del precedente aggiornamento tariffario, riconducibile, tra l’altro, anche alla previsione di possibili erogazioni nel corso del medesimo anno 2014 per far fronte alla risoluzione anticipata della convenzione di un impianto CIP 6/92, per un importo di circa 470 milioni di euro;

• il GSE ha, inoltre, segnalato la possibilità di un ulteriore aggravio attualmente stimabile in circa 570 milioni di euro in relazione ad un’ulteriore possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92;

• le suddette previsioni, per contro, non potevano tener conto della attesa riduzione, di un importo stimabile intorno ai 300 milioni di euro, degli oneri previsti nel 2014 riconducibile alle disposizioni della recente deliberazione 618/2013/R/efr in materia di definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, per i quali è consentito l’accesso al ritiro dedicato;

• con la deliberazione 114/2012/R/com, l’Autorità ha, altresì, previsto che la Cassa è autorizzata ad effettuare anticipazioni al conto A3, utilizzando le somme disponibili presso tutti gli altri conti di gestione, con priorità alle somme relative ai conti di cui al comma 47.1, del TIT, nel limite complessivo di 1,2 miliardi di euro.

 

La componente A3 è rimasta quindi invariata esclusivamente per una compensazione di effetti negativi compensati da effetti positivi e per un’operazione sul complesso dei conti della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

Gas naturale

Si riportano le premesse dell’Autorità:

 

• con la deliberazione 405/2013/R/com, l’Autorità ha previsto un adeguamento prudenziale delle componenti tariffarie RE e RET, in attesa dei risultati a consuntivo sugli oneri per l’incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni (di seguito: incentivazione CET) di competenza 2013, posti in capo al conto alimentato dalle suddette componenti;

• le stime e le previsioni del GSE in relazione agli oneri per l’incentivazione CET di competenza 2013 e 2014 risultano significativamente inferiori rispetto al tetto massimo previsto dal decreto 28 dicembre 2012;

• con la deliberazione 168/2012/R/com, l’Autorità ha adeguato in aumento la componente tariffaria RS, al fine di riequilibrare le competenze in capo al conto alimentato dalla medesima componente alla fine del 2013;

• alla fine dell’anno 2013, il conto RS risulta avere effettivamente coperto il deficit accumulato negli anni pregressi;

• con la deliberazione 574/2013/R/gas è stata approvata regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;

• il gettito attuale della componente RS risulta superiore agli oneri previsti di competenza nel 2014.

 

Gli oneri sono in netto calo, trainati dalla diminuzione dei valori RE ed RS.

Si riportano le suddivisioni percentuali dei costi presenti in bolletta.

 

 

Per il gas naturale il discorso va invece differenziato per i siti che possono usufruire dell’aliquota di imposta ridotta (usi industriali o assimilati agli stessi con accisa pari a 1,2498 c€/m3 fino a 1.200.000 m3/anno, 0,74988 oltre) e quelle invece che hanno l’accisa civile (usi domestici e usi promiscui, usi industriali o assimilati insieme a usi civili con accisa a scaglioni variabile da 4,40 c€/m3 a 18,60 c€/m3).

 

 

 

 

 

 

Servizio di salvaguardia 2014-2016

Premessa

 

Sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell’energia e siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione).

Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.

L’Acquirente Unico si occupa delle procedure per l’ individuazione dei fornitori di energia elettrica che garantiscono il servizio di salvaguardia a tutela dei clienti finali.

Il Servizio di Salvaguardia viene assegnato dall’AEEG tramite gara e ha durata triennale. La gara è articolata per aggregati di Regioni.

La gara è basata sul parametro W ed è al ribasso. Il parametro W è quel valore in €/MWh che, aggiunto ai valori medi del PUN (Prezzo Unico Nazionale della Borsa elettrica) in F1, F2, F3 per ogni mese, determina i prezzi per quel mese da applicare all’energia e alle perdite di rete.

Per il triennio 2014-2016 l’AEEG ha modificato gli aggregati di Regioni rispetto al precedente triennio 2011-2013.

Si riportano anche i valori del parametro W della gara precedente, relativa agl periodo 2011-2013.

 

 

 

La Deliberazione AEEG del 17 ottobre 2013 456/2013/R/EEL introduce, dal 2014, per gli utenti del Servizio di Salvaguardia, anche il parametro aggiuntivo CSAL, pari a 0,5 €/MWh.

Risulta del tutto evidente come ricorrere al Servizio di Salvaguardia sia estremamente oneroso in termini economici e vada quindi assolutamente evitato.

 

Accise cogenerazione

Proroga al 30 giugno 2014

 

Premessa

Al combustibile utilizzato negli impianti di cogenerazione si applicano le aliquote agevolate previste per la produzione di energia elettrica, calcolandole con la seguente modalità: una quota parte del combustibile è gravato dalle aliquote previste per la produzione di energia elettrica e alla restante quota parte vanno applicate le aliquote per uso combustione.


Il D.P.C.M. 23 luglio 2013, prorogava al 31 dicembre 2013 il termine per l’emanazione di apposito decreto ministeriale per la determinazione della tassazione applicabile ai prodotti energetici impiegati nel settore della cogenerazione di energia elettrica e calore.

Fino alla predetta data, pertanto, valevano i coefficienti stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas con la delibera n. 16/1998 ridotti nella misura del 12%. Relativamente al gas naturale impiegato il coefficiente era pari a 0,220 Sm3 per kWh prodotti.

Novità introdotta dal c.d. decreto Milleproroghe

Segnaliamo che l’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 150/2013 (c.d. Milleproroghe)  ha prorogato al 30 giugno 2014 il regime fiscale relativo alle accise sui prodotti energetici utilizzati da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore.

Si riporta infine la tabella pubblicata dall’agenzia delle Dogane con le modifiche apportate dalla delibera AEEG n. 103/03.

 

 

Conto termico

Aggiornate le regole per l’accesso agli incentivi

Premessa

 

Con la pubblicazione del DM 28/12/12 (c.d. decreto “Conto Termico”), in attuazione del D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011, sono stati introdotti incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Conto Termico è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 ed è rivolto sia alle Amministrazioni pubbliche sia a soggetti privati intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Il contributo annuo stanziato è di 200 mln di euro a favore delle Amministrazioni pubbliche e 700 mln di euro per i soggetti privati.

Aggiornamento delle Regole Applicative

ll GSE comunica che sono state aggiornate le “Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012” afferenti all’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni.

L’aggiornamento effettuato ha riguardato principalmente:

 

• il contratto tra Soggetto Responsabile dell’intervento e GSE, in conformità al contratto tipo di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr;

• la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli incentivi;

• il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract – EPC) che l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere;

• il contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) che il soggetto privato, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere;

• l’integrazione di alcuni allegati (n. 3, 10, 11, 12, 13, 14 e 15)

 

Il Decreto prevede l’incentivazione per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (art. 4, comma 1) e per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (art. 4, comma 2), sinteticamente descritti nelle successive tabelle:

 

 

 

Link:

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/GSE_Documenti/Regole%20Applicative%20Conto%20Termico_finale_04.12.2013.pdf

 

HORIZON 2020

HORIZON 2020 è il nuovo programma quadro proposto dall’Unione Europea a supporto di Ricerca & Innovazione e rappresenta lo strumento principale per il finanziamento della ricerca in Europa per il periodo 2014-2020. HORIZON 2020 prende spunto dal supertato Settimo Programma Quadro (FP7) che è rimasto attivo fino allo scorso anno.

Nella proposta presentata dalla Commissione europea il 30 novembre 2011, il budget previsto per progetti finanziati tramite HORIZON 2020 è di circa 80 miliardi di euro, disponibili per il periodo di 7 anni.

Si riporta, in forma schematica, l’entità del finanziamento.

 

 

Il programma di HORIZON 2020 comprende 7 macro sezioni consultabili al seguente link:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

Polo Tecnologico per l’Energia sta studiando le possibili ricadute per i propri clienti. Nel corso dell’anno saranno riportati i risultati di questa analisi.

 

Certificati bianchi – tee

Pubblicazione delle nuove tempistiche per la presentazione dei progetti

 

Premessa

Con la pubblicazione del DM 28/12/12 (c.d. decreto “Certificati Bianchi”, da non confondere con decreto “Conto Termico”), è stato modificato e rivisto il meccanismo di aggiudicazione dei certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica, in seguito TEE e, a partire dal primo Gennaio 2014, non si potranno più rendicontare interventi fatti in passato, almeno per quanto riguarda quegli interventi che richiedono una rendicontazione a consuntivo.

Presentazione delle Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e delle Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) a partire dal 1°gennaio 2014

Dal 1° gennaio 2014 possono accedere al sistema dei certificati bianchi “esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”, come stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012.

A tal proposito, si ricorda che le Linee Guida EEN 09/11 e s.m.i. sono applicabili nelle parti “non incompatibili” con il D.M. 28 dicembre 2012, ivi incluse le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2.

Pertanto, in conformità al disposto normativo di cui sopra e nelle more dell’entrata in vigore del decreto di approvazione dell’adeguamento delle Linee Guida EEN 09/11 e s.m.i., come condiviso con il Ministero dello Sviluppo Economico, si segnala che:

 

• con riferimento alle Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM), a partire dal 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati bianchi le PPPM la cui data di prima attivazione (fine lavori – collaudo dell’intervento per cui si richiedono i TEE) sia uguale o successiva alla data di presentazione del progetto stesso;

• con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC standard), con data di avvio, come definita dall’art. 1, comma 1 delle Linee Guida EEN 9/11, uguale o successiva al 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati bianchi le richieste la cui data di prima attivazione sia antecedente al più 12 mesi dalla data di avvio;

• con riferimento alle prime RVC analitiche, con data di inizio del periodo di riferimento (monitoraggio), come definito dall’art. 1, comma 1 delle Linee Guida EEN 9/11, uguale o successiva al 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati bianchi le richieste la cui data di prima attivazione sia antecedente al più 12 mesi dalla data di inizio monitoraggio.

 

Bando n. 2/2013 (FESR)

Investimenti nei settori dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile

 

Si ricorda che la scadenza per la presentazione del bando FESR è prevista per VENERDI 31 GENNAIO 2014:

Link:

http://www.apiae.provincia.tn.it/bandi/pagina7.html