Un freno alla fatturazione a conguaglio: prescrizione a due anni
Novità nella legge di Bilancio approvata a dicembre 2017 per clienti domestici e microimprese
Attualmente, i crediti riguardanti forniture di acqua, energia elettrica e gas, e in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (come, ad esempio, ogni mese o bimestre), si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall’art. 2948, n. 4, codice civile. Questo, specialmente per i clienti domestici e le microimprese, soggette a fatturazioni a stima, rappresenta una problematica non indifferente perché comporta la ricezione di conguagli a distanza di 5 anni dalla data di scadenza di ogni fattura.
La legge di Bilancio ha recepito la proposta di legge A.C. 3792, promossa dalle più importanti associazioni dei consumatori, dal titolo “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”. Al comma 4 dell’articolo 1, è previsto quanto segue: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.”.
Il legislatore ha previsto infine un’entrata in vigore differita della norma:
• 1 marzo 2018 per le aziende del settore elettrico;
• 1 gennaio 2019 per quelle del gas metano;
• 1 gennaio 2020 per quelle dell’acqua.
Questa novità fa risultare ancora più importanti i dati reperibili dalla lettura dei contatori, che il distributore deve comunicare al venditore. Si auspica che questo ottimizzi il processo, già in atto, da parte dei distributori, dell’adozione dei contatori in telelettura.