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Trento, 24 gennaio 2023

Richiesta del credito d’imposta al proprio venditore

 

Le imprese che soddisfano determinati requisiti, possono inviare richiesta del calcolo del credito d’imposta sull’energia elettrica e il gas direttamente al proprio venditore

Con la presente, intendiamo tenervi aggiornati circa le ultime novità emanate dal Governo sul credito d’imposta, in un contesto normativo in continuo cambiamento. In particolare, in ottemperanza a quanto promulgato nell’articolo 1 comma 5 del DL n.144 del 23 settembre 2022 (DL Aiuti-ter), nell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 18 novembre 2022 (DL Aiuti-quater) e nella delibera ARERA 669 del 6 dicembre 2022, le imprese di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022 n.21, vale a dire le imprese NON energivore e NON gasivore, possono richiedere direttamente al proprio venditore il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 per tutti quei POD/PDR che nel terzo trimestre 2019, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 si siano rifornite di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore.

Qualora si rispettino i suddetti requisiti, si consiglia di inviare il prima possibile via PEC al proprio venditore una richiesta di calcolo dell’incremento e dell’eventuale credito d’imposta spettante.

La risposta da parte del venditore deve pervenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (ovvero entro il 29 gennaio 2023). Resta facoltà dell’azienda richiedere il calcolo anche in data successiva a quella precedentemente menzionata, ma comunque entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per accedere al beneficio, così come indicato dalla normativa di riferimento. La risposta deve riportare:

 

1. Il prezzo medio della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E per l’energia elettrica, e dalla Circolare 20/E per il gas – nel terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;

2. Il prezzo medio della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E per l’energia elettrica, e dalla Circolare 20/E per il gas – nel terzo trimestre 2019, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;

3. L’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui ai punti 1 e 2;

4. Il confronto in percentuale fra i valori di cui ai punti 1 e 2;

5. Nel caso in cui dal confronto di cui al punto 4 emerga un incremento del costo per kWh superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante.

6. L’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo ulteriori da quelli di cui al punto 3, i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E.

 

Inoltre, tramite la stessa delibera 669 di cui sopra, l’ARERA ha disposto che quanto previsto per i mesi di ottobre e novembre, si applichi anche con riferimento al credito d’imposta per il mese di dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 1 commi 1 e 5 del DL Aiuti-quater.

Dunque, la procedura sopra elencata va applicata anche per il mese di dicembre. Solo la scadenza entro cui il venditore deve far pervenire il calcolo dell’eventuale credito del mese dicembre slitta al 28 febbraio 2023.

Si riportano infine le definizioni schematiche utili per la comprensione del comunicato:

 

• Impresa energivora: impresa che ha caricato la pratica nel sito della CSEA e che risulta regolarmente iscritta negli elenchi della CSEA delle imprese energivore per l’anno 2022

• Impresa gasivora (da utilizzare solo per il credito di imposta): impresa che opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 541/2021 e che ha consumato nel 1° trimestre 2022 un volume pari almeno a 23.646 mc.