Adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini dell’erogazione del contributo energivori
Alcune informazioni per la compilazione dell’autocertificazione utile per accedere all’incentivo 2016
Le imprese che risultano energivore per l’anno 2016, stanno ricevendo una comunicazione tramite PEC da parte della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2017 n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), risponde a due principali finalità: la tracciabilità degli importi erogati, ed il controllo del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (cumulo di agevolazioni, sovracompensazioni, aiuti de minimis, rispetto della cd. “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, ecc.).
Le disposizioni del Regolamento si applicano anche al regime di aiuti di Stato relativo alle agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia. Il MiSE è tenuto ad iscrivere il suddetto regime di Aiuti nel RNA e ad individuarne il Soggetto Concedente, la CSEA, che è tenuta a registrare ogni singola agevolazione calcolata a seguito della dichiarazione dell’impresa, prima dell’approvazione da parte del proprio organo di vertice.
Le imprese che ricevono questa comunicazione devono restituire l’Allegato 2 con la quale autocertificano la dimensione della propria impresa (grande impresa, media impresa, microimpresa, piccola impresa) accompagnato dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante. Entrambi i documenti vanno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: adempimentirna@pec.csea.it.
Nei venti giorni successivi alla data di registrazione:
• il RNA restituisce un esito positivo, negativo o rifiutato per i sistemi terzi;
• la CSEA approva l’agevolazione;
• la CSEA eroga l’importo approvato, ferma restando il superamento dei controlli in vigore (tutti i semafori attualmente visualizzabili su ciascun account devono essere verdi).
A breve, sarà, dunque, visualizzabile su ciascun account un ulteriore semaforo (“RNA”), che sarà grigio di default fino alla conclusione dell’iter descritto e diventerà verde in caso di esito positivo o rosso in caso di esito negativo da parte del registro.
Si avvisa, infine, che le tempistiche di restituzione dell’esito da parte del RNA possono variare in funzione di eventuali richieste che si trovino in una coda di elaborazione, con conseguente allungamento dei tempi di erogazione (possibile solo “a semaforo verde”).