Trento, 26 aprile 2023
Richiesta del credito d’imposta al proprio venditore
Le imprese che soddisfano determinati requisiti, possono inviare richiesta del calcolo del credito d’imposta sull’energia elettrica e il gas direttamente al proprio venditore
Con la presente, intendiamo tenervi aggiornati circa le ultime novità emanate dal Governo sul credito d’imposta, in un contesto normativo in continuo cambiamento. In particolare, in ottemperanza a quanto promulgato nell’articolo 1 comma 6 della Legge n.197 del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2023), e nella delibera ARERA 76 del 28 febbraio 2023, le imprese di cui all’articolo 1 commi 3 e 5 della Legge di bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, vale a dire le imprese NON elettrivore e NON gasivore, possono richiedere direttamente al proprio venditore il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il primo trimestre 2023 per tutti quei POD/PdR che nel quarto trimestre 2019, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si siano rifornite di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore.
Qualora si rispettino i suddetti requisiti, si consiglia di inviare il prima possibile via PEC al proprio venditore una richiesta di calcolo dell’incremento e dell’eventuale credito d’imposta spettante.
La risposta da parte del venditore deve pervenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (ovvero entro il 30 maggio 2023). Resta facoltà dell’azienda richiedere il calcolo anche in data successiva a quella precedentemente menzionata, ma comunque entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo per accedere al beneficio, così come indicato dalla normativa di riferimento. La risposta deve riportare:
1. Il prezzo medio della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E, dalla Circolare 25/E e dalla Circolare 36/E per l’energia elettrica, dalla Circolare 20/E e dalla Circolare 36/E per il gas – nel quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
2. Il prezzo medio della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E, dalla Circolare 25/E e dalla Circolare 36/E per l’energia elettrica, dalla Circolare 20/E e dalla Circolare 36/E per il gas – nel quarto trimestre 2019, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
3. L’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui ai punti 1 e 2;
4. Il confronto in percentuale fra i valori di cui ai punti 1 e 2;
5. Nel caso in cui dal confronto di cui al punto 4 emerga un incremento del costo per kWh superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante.
6. L’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo ulteriori da quelli di cui al punto 3, i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 36/E.
Si riportano infine le definizioni schematiche utili per la comprensione del comunicato:
• Impresa elettrivora: impresa che ha caricato la pratica nel sito della CSEA e che risulta regolarmente iscritta negli elenchi della CSEA delle imprese elettrivore per l’anno 2023
• Impresa gasivora: impresa che ha caricato la pratica nel sito della CSEA e che risulta regolarmente iscritta negli elenchi della CSEA delle imprese gasivore per l’anno 2023