Trento, 22 maggio 2023
Decreti del 2023 a sostegno delle imprese – Sintesi degli interventi
Aggiornamento Decreto Legge n.34 del 30 marzo 2023
L’obiettivo della presente comunicazione è quello di riassumere e fare chiarezza sulle ultime novità il decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 (decreto Bollette) che fa seguito alla legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022 e agli altri decreti legge emanati nel corso del 2022.
L’evoluzione normativa è molto rapida e la situazione di seguito descritta rappresenta una fotografia aggiornata ad oggi.
1. CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA
IMPRESE ELETTRIVORE
Contributo sui consumi del secondo trimestre 2023: le imprese elettrivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre del 2023 sono superiori del 30% rispetto ai costi per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, hanno diritto a un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per le imprese elettrivore, inoltre, è previsto un credito d’imposta pari al 20% anche sull’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo unitario del combustibile utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica nel primo trimestre 2023 abbia subito un incremento del 30% rispetto al prezzo unitario dello stesso combustibile acquistato nel primo trimestre 2019.
IMPRESE GASIVORE
Contributo sui consumi del secondo trimestre 2023: alle imprese gasivore è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale del primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore del 30% rispetto al corrispondente prezzo di riferimento del primo trimestre 2019.
IMPRESE NON ELETTRIVORE
Contributo sui consumi del secondo trimestre 2023: le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, i cui costi per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre del 2023 sono superiori del 30% rispetto ai costi per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, hanno diritto a un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
IMPRESE NON GASIVORE
Contributo sui consumi del secondo trimestre 2023: alle imprese NON gasivore è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale del primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore del 30% rispetto al corrispondente prezzo di riferimento del primo trimestre 2019.
Inoltre, attraverso la delibera ARERA 76 del 28 febbraio del 2022, si è reso noto che le aziende NON elettrivore e/o NON gasivore possono richiedere la verifica dei requisiti minimi e l’eventuale calcolo del credito sul primo trimestre 2023 direttamente al proprio fornitore, qualora vengano soddisfatti determinati requisiti. A tal proposito Polo Tecnologico per l’Energia (PTE) ha stilato una circolare apposita per chiarire quanto è stato scritto nella delibera sopra citata.
2. RIDUZIONE IVA GAS
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei primi 6 mesi del 2023 (i primi tre mesi derivano dalla legge di Bilancio 2023, mentre aprile, maggio e giugno 2023 derivano dal decreto Bollette), sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Da specificare che i consumi di gas metano per il cogeneratore o comunque per usi diversi da quelli civili e industriali, non sono soggetti a questa agevolazione.
3. ONERI DI SISTEMA GAS
Gli oneri di sistema RE, GS e UG3 sono stati azzerati per i primi 3 mesi del 2023 (tale agevolazione deriva dalla delibera 735/2022/R/COM dell’ARERA, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023). Per il secondo trimestre del 2023, il decreto Bollette ha confermato l’azzeramento di tali oneri.