Detassazione investimenti ambientali
Si è ancora in tempo. Ora le regole sono più chiare e la giurisprudenza è ormai consolidata
Il comma 13 dell’art. 6 della Legge 388/2000 (cosiddetta Tremonti ambientale) agevola le Piccole e Medie Imprese per tutti gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, escluso quelli realizzati per specifici obblighi di legge. Più nello specifico prevede che “La quota di reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali (…) non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito“.
I beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese, società di persone o di capitali, operanti su tutto il territorio nazionale, in contabilità ordinaria, di qualunque settore e ramo di attività comprese le New.co. di scopo.
Tra gli investimenti ammissibili rientrano quelli realizzati (entrati in esercizio) entro il 25 giugno 2012, consistenti in immobilizzazioni materiali, di cui all’art. 2424, primo comma, lettera B), n. II del codice civile, necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente da chiunque prodotti, a prescindere dal fatto che si tratti di impatti negativi generati dall’attività svolta, quali:
• impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, idroelettrici – compresi gli interventi di revamping – eolici, a biomassa, ecc.);
• impianti di cogenerazione o trigenerazione;
• impianti di depurazione, filtraggio o trattamento di qualsiasi tipo di emissione;
• impianti, macchinari e attrezzature per il recupero, trasporto e trattamento dei rifiuti;
• interventi di contenimento dei consumi energetici del ciclo produttivo;
• investimenti ambientali in genere (sostituzione, riduzione o eliminazione di sostanze inquinanti, scarti, rifiuti, amianto ecc.).
Gli investimenti ambientali devono essere calcolati mediante il criterio del c.d. approccio incrementale (confronto con impianto equifunzionale non ambientale).
L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale pari al valore ambientale dell’investimento, al netto della media degli investimenti ambientali del biennio precedente, che si quantifica in un credito d’imposta IRES/IRPEF fino ad un massimo del 25% circa dei costi ammissibili.
L’agevolazione è ancora utilizzabile per gli investimenti realizzati in vigenza di legge (fino al 25 giugno 2012), con possibilità di recupero del beneficio ora per allora.
La procedura operativa prevede:
1. redazione di una perizia tecnica per la descrizione della valenza ambientale dell’impianto e la stima del sovraccosto ambientale;
2. riapprovazione e deposito del bilancio d’esercizio relativo all’anno di realizzazione dell’investimento;
3. comunicazione degli investimenti ambientali realizzati al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. recupero delle imposte versate e non dovute in virtù dell’utilizzo dell’agevolazione, tramite presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente ed utilizzo in compensazione del credito di imposta emergente, ovvero, riporto della perdita fiscale eventualmente generatasi (illimitatamente per le società di capitali). In alternativa istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, D.P.R 602/73 da presentare entro 48 mesi dal versamento del saldo delle imposte per IRES/ IRPEF già pagato e non dovuto.
In relazione alla cumulabilità, le agevolazioni in oggetto sono cumulabili con qualsivoglia eventuale altro contributo compresi i certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva e la tariffa incentivante prevista dal cosiddetto conto energia in tutte le sue edizioni.
Recenti pronunce ufficiali degli organi competenti, Ministero dello Sviluppo Economico ed Agenzia delle Entrate, nonché della giurisprudenza di merito, hanno confermato e chiarito le condizioni e le procedure per l’utilizzo “tardivo” dell’agevolazione e le modalità di calcolo dei sovraccosti.