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Trento, 29 novembre 2023

Elettrivori 2024: novità normativa e apertura portale online

Si segnala che il meccanismo previsto per il riconoscimento dello status di impresa a forte consumo di energia elettrica IFCEE (c.d. impresa elettrivora) è stato revisionato. Le dichiarazioni per l’anno 2024 seguiranno quindi delle regole diverse da quelle dello scorso anno.

In particolare, a seguito del decreto-legge n.131 del 29 settembre 2023 e del DCO (Documento per la Consultazione) ARERA 545/23, si evincono i seguenti criteri di ammissibilità allo status di impresa elettrivora:

 

Consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nell’anno precedente la presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

L’impresa deve operare in uno dei settori agevolabili elencati nell’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (in funzione del rischio – alto e medio – di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell’energia elettrica), oppure aver avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida.

L’impresa, anche se in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti non deve essere in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Obbligo di diagnosi energetica (già vigente in Italia in attuazione del D.Lgs 102/2014).

 

Inoltre, sono introdotte le c.d. Green Conditionalities (o Condizionalità Verdi) che prevedono l’obbligo ulteriore di adottare almeno una delle seguenti misure:

 

a) Attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica.

b) Ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio.

c) Investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Qualora l’impresa soddisfi i requisiti di cui sopra, può accedere ad una delle seguenti classi di agevolazione di cui all’articolo 3, comma 1, decreto-legge 131/2023:

 

a) Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad ALTO rischio di rilocalizzazione di cui al predetto allegato 1. L’agevolazione prevede il pagamento del minor valore tra il 15% della componente Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL).

b) Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui al predetto allegato 1. L’agevolazione prevede il pagamento del minor valore tra il 25% della componente Asos e l’1% del valore aggiunto lordo (VAL).

c) Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che pur non operando in alcuno dei settori di cui ai precedenti punti, nell’anno 2022 o nell’anno 2023 sono state inserite in uno degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica pubblicati dalla CSEA. Per le imprese appartenenti a questa classe è previsto un “percorso di transizione” obbligatorio e predefinito, che riduce progressivamente l’agevolazione fino al 2028, per poi annullarla nel 2029.

 

Qualora un’impresa, che rientra in Classe 2 o Classe 3, copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, ha diritto ad un’ulteriore agevolazione:

 

Per le imprese in Classe 2 l’agevolazione è pari al minor valore tra il 15% della componente Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.

Per le imprese in Classe 3 l’agevolazione non verrà ridotta e resterà pari al minor valore tra il 35% della componente Asos e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima fino al 31 dicembre 2028.

 

Infine, è introdotta una soglia minima di contribuzione. In ciascun anno, i contributi calcolati in base alla Classe di appartenenza non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. La verifica di questa soglia avverrà ex post.

 

In riferimento all’annualità di competenza 2024, le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 01/12/2023 fino alle ore 23:59 del 22/12/2023. L’Autorità ha previsto l’apertura della sessione suppletiva nel mese di febbraio 2024, che in via del tutto straordinaria, garantisce le medesime agevolazioni ottenibili in sessione ordinaria.

 

Polo Tecnologico per l’Energia è a disposizione per valutare i requisiti previsti dalla nuova normativa e fornire assistenza alle imprese interessate nella compilazione e trasmissione della dichiarazione.