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Trento, 17 luglio 2023

Elettrivori 2024: aggiornamento sulle “condizionalità verdi”

Finalmente, il 10 luglio 2024, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il Decreto MASE n. 256 per le cosiddette “condizionalità verdi” per le imprese energivore che beneficiano delle agevolazioni (art.3 comma 8 del Decreto n.131 del 29 settembre 2023).

Come già noto, in aggiunta all’obbligo di diagnosi energetica in corso di validità (oppure di adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica), le imprese in questione sono obbligate a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, a quale delle “condizionalità verdi” intendono ottemperare. Riportiamo di seguito le tre opzioni di scelta, integrate con alcune novità introdotte dal recente Decreto:

 

a) Per ciascun anno di agevolazione, dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi che abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo di investimento non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento. L’impresa è obbligata a investire almeno un terzo del valore degli interventi previsti durante l’anno d’agevolazione, e a completare l’intero investimento entro il secondo anno successivo a quello della stessa agevolazione.

È considerata adempiente a questo obbligo anche l’impresa che dispone di un rapporto di diagnosi che non riporta interventi o con soli interventi che non hanno le caratteristiche precedentemente descritte.

b) Coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio, mediante:

Autoproduzione dell’energia rinnovabile effettuata in sito o in prossimità;

Acquisto di energia con contratti a termine con produttori di energia da FER (es. PPA);

Acquisizione o annullamento delle GO, quindi anche consumo di energia “certificata verde”.

c) Investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra:

Il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE ETS;

Le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.

Anche in questo caso, l’intervento può essere concluso entro il secondo anno successivo all’anno di fruizione dell’agevolazione, tramite l’invio di una relazione di verifica.

 

In aggiunta, il provvedimento disciplina anche le modalità dei controlli condotti da ENEA, GSE e ISPRA e l’eventuale revoca delle agevolazioni in caso di inadempimento degli obblighi.

 

Dal lato più operativo, restiamo ora in attesa del recepimento da parte dell’Autorità che, mediante una delibera attuativa, potrà fornire tutte le informazioni necessarie alla CSEA per la riapertura della sessione suppletiva del portale e per la scelta della “condizione verde” per l’anno di riferimento 2024.

Verrete quindi informati tempestivamente appena ci saranno nuovi sviluppi.