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Trento, 27 agosto 2024

 

Elettrivori 2024: obblighi per l’efficienza energetica

Come già precedentemente comunicato, la nuova normativa legata all’agevolazione per le imprese elettrivore introduce alcuni obblighi legati all’efficienza energetica. Riportiamo in sintesi le condizioni più rilevanti:


Diagnosi energetica o certificazione ISO 50.001

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, all’atto della presentazione della domanda, l’impresa deve dichiarare:

 

• di essere titolare di una diagnosi energetica che rispetti i requisiti previsti dal decreto legislativo 102/2014 in corso di validità e tramessa all’ENEA;

• oppure di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50.001, a condizione che esso includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo, anch’essa comunicata all’ENEA.

 

Per le imprese già in possesso di certificazione ISO 50.001 che invieranno la dichiarazione elettrivori nella sessione supplettiva del 2024, il caricamento della diagnosi energetica deve essere eseguito prima di iscriversi al portale CSEA. Per le imprese che si sono iscritte in sessione ordinaria, il caricamento deve avvenire entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa.

Può accedere all’agevolazione anche un’impresa che non è titolare di una diagnosi energetica al momento di presentazione dell’istanza di agevolazione, la quale si impegna ad effettuare entro il 31 marzo 2025 una delle due opzioni precedentemente descritte.


Adempimento alle “condizionalità verdi”

Per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, le imprese sono obbligate ad ottemperare ad almeno una delle “condizionalità verdi” previste:

 

a) Dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi che abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo di investimento non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento. L’impresa è obbligata a investire almeno un terzo del valore degli interventi previsti durante l’anno d’agevolazione, e a completare l’intero investimento entro il secondo anno successivo a quello della stessa agevolazione.

È considerata adempiente a questo obbligo anche l’impresa che dispone di un rapporto di diagnosi che non riporta interventi o con soli interventi che non hanno le caratteristiche precedentemente descritte.

b) Coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio, mediante:

 Autoproduzione dell’energia rinnovabile effettuata in sito o in prossimità;

• Acquisto di energia con contratti a termine con produttori di energia da FER (es. PPA);

• Acquisizione o annullamento delle GO, quindi anche consumo di energia “certificata verde”.

c) Investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra:

• Il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE ETS;

• Le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.

Anche in questo caso, l’intervento può essere concluso entro il secondo anno successivo all’anno di fruizione dell’agevolazione, tramite l’invio di una relazione di verifica.


Controlli e revoca dell’agevolazione

CSEA, ENEA, GSE, ISPRA sono gli enti preposti alla verifica dei dati trasmessi dalle aziende per accertare l’effettiva idoneità a percepire l’agevolazione. Per quanto riguarda le “condizionalità verdi”, non è ancora chiaro se l’impresa sarà tenuta a comunicare quale fra le tre opzioni ha deciso di attuare.

Se a seguito degli accertamenti risulta un inadempimento degli obblighi previsti, l’impresa è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni secondo le modalità previste dall’art.8 comma 1 del Decreto Ministeriale n.256 del 10 luglio 2024.

Alla luce di questi chiarimenti, le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria 2024 chiusa nel mese di dicembre, possono rinunciare all’agevolazione inviandone richiesta alla CSEA entro il termine della sessione suppletiva previsto per le ore 23:59 del 10 settembre 2024.

 

Si riporta, a seguire, la nuova normativa di riferimento, di cui consigliamo la presa visione.

 

• Decreto Ministeriale n.131 del 29 settembre 2023 art.3

• Delibera ARERA 619/2023/R/EEL del 27 dicembre 2023

• Decreto Ministeriale n.256 del 10 luglio 2024

• Delibera ARERA 343/2024/R/EEL del 30 luglio 2024