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Energivori: novità in arrivo per imprese con un consumo a partire da 1 GWh

Le misure sono già in vigore dal 1° gennaio 2018

 

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21.12.2017 e con la successiva delibera di ARERA (ex AEEGSI) del 28.12.2017 921/2017/R/EEL, per le c.d. imprese energivore, è prevista la possibilità di ridurre i costi degli oneri connessi al sostegno alle rinnovabili delle fatture di fornitura dell’energia elettrica.

La nuova normativa ha seguito un lungo iter e ha tenuto conto del Trattato CE relativo agli aiuti di Stato e alla riforma degli oneri di sistema, con lo scopo di semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni per le imprese energivore e assicurare alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell’anno di competenza.

Innanzitutto va chiarito come, per l’anno 2017, si applichi ancora la precedente metodologia. Per ora l’Autorità non ha ancora previsto alcuna disposizione e quindi rimaniamo in attesa che lo faccia. Ricordiamo i parametri precedenti per godere dello status di impresa energivora:

 

1. attività manifatturiere con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx più altri individuati in seguito riconducibili ad attività estrattive;

2. utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 2.400.000 kWh annui;

3. rapporto tra il costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata rispetto il fatturato dell’anno uguale o superiore al 2%.

 

Non accedono alle agevolazioni di cui al nuovo decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 concernente Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

La nuova normativa prevede che i calcoli per l’anno n siano eseguiti non sulla base del precedente anno, bensì in base ai dati del periodo di riferimento, dall’anno n-4 all’anno n-2 (la dichiarazione per l’anno 2018 prenderà in considerazione il periodo di riferimento dall’anno 2014 all’anno 2016).

I nuovi requisiti sono i seguenti:

 

• utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 1.000.000 kWh annui (il limite si abbassa e, in base al D.lgs. 102/2014, anche queste imprese, se energivore, saranno tenute alla redazione della diagnosi energetica e al successivo monitoraggio);

 

e uno dei seguenti requisiti:

 

1. operare nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE 2014/C 200/01 (v. link in fondo all’articolo);

2. operare nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE 2014/C 200/01 (v. link in fondo all’articolo) e indice di intensità elettrica ≥ 20% (determinato sul periodo di riferimento come rapporto tra la spesa per la fornitura di energia elettrica e il VAL – Valore Aggiunto Lordo);

3. non rientrano nei precedenti punti a) e b) ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 o 2014.

 

Al fine di comprendere la struttura delle agevolazioni, si ricorda che la riforma degli oneri di sistema prevede che gli oneri di sistema siano sostituiti dalle componenti ASOS e ARIM. La componente ASOS comprende la componente A3* che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili.

La normativa prevede uno sconto sui livelli di contribuzione della componente A3*, in base alle tipologie a), b) e c) esposte precedentemente.

Sono riportate le seguenti tabelle.

 

 

L’agevolazione consiste nella riduzione del pagamento della componente A3* e il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3* è pari a:

 

• Aziende a) con iVAL ≥ 20% e b) = minor valore tra quello riportato nella Tabella 1 (in funzione dell’intensità energetica sul VAL) e quello riportato nella Tabella 2 (in funzione dell’intensità elettrica sul fatturato)

• Aziende a) con iVAL < 20% e aziende c) = valore riportato nella Tabella 2 (in funzione dell’intensità elettrica sul fatturato)

 

Riportiamo infine uno scadenziario delle azioni da svolgere e delle scadenze imposte dalla normativa: