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Esenzione accise: l’Agenzia delle Dogane fornisce le direttive procedurali

Chiarimenti in merito all’esclusione dall’applicazione delle accise per prodotti il cui costo dell’energia elettrica incide per oltre il 50% sul costo totale di produzione del prodotto

 

Con la Circolare 22/D del 15 novembre 2016, l’Agenzia delle Dogane chiarisce la portata applicativa della Direttiva 2003/96/CE, recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo n.26 del 2 febbraio 2007. Tale direttiva riguarda la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ed in particolare, regolamenta le condizioni necessarie ad ottenere Il riconoscimento del diritto all’esclusione dall’accisa dell’elettricità impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%.

Al fine di garantire un’applicazione omogenea della richiamata disposizione normativa, l’Agenzia fornisce una serie di direttive procedurali. Il riconoscimento avviene tramite richiesta di applicazione della disposizione da parte del soggetto interessato entro l’anno successivo all’annualità oggetto della richiesta, presso l’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione dello stabilimento di produzione ed entro la decorrenza prestabilita.

La richiesta deve essere corredata da una relazione tecnica descrittiva della produzione e dei prodotti ottenuti nel sito produttivo che specifichi il processo produttivo, i costi di produzione diretti ed indiretti e soprattutto il calcolo dell’incidenza del costo dell’elettricità sui predetti costi di produzione. Inoltre, verranno richieste una copia del bilancio di esercizio, dei contratti di fornitura e delle fatture relative agli acquisti di energia elettrica consumata nell’anno oggetto della richiesta. Inoltre, sarà necessario fornire una documentazione accessoria relativa all’impresa richiedente, ed in caso di autoproduzione saranno necessari documenti aggiuntivi come la copia delle fatture e contratti relativi ai prodotti energetici utilizzati per l’autoproduzione stessa.