Image

Il monitoraggio dei consumi: opportunità ma anche obbligo

Molte le imprese interessate già a partire dal 2018

 

Come è noto, il decreto legislativo 102/2014 – di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica – prevede l’obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia ogni quattro anni a partire dal 2015: ciò vuol dire che la diagnosi effettuata nel 2015 dovrà essere ripetuta entro il 5 dicembre 2019, pena il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da 4.000 € a 40.000 €. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi espressamente chiarito la necessità di ripartire i consumi energetici dell’azienda per unità funzionale, al fine di redigere una diagnosi il più possibile aderente alla realtà del sito e proporre interventi di efficienza mirati. In particolare, i chiarimenti del Ministero prevedono quanto segue: “In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili”. Ciò significa che, mentre per la prima diagnosi (quella del 2015) sono state ammesse delle stime per ripartire i consumi totali elettrici e termici fra le diverse unità interne, dalla seconda diagnosi (quella del 2019) in poi la suddivisione dei consumi dovrà avvenire sulla base di dati misurati da appositi strumenti.

Ciò per evitare che la seconda diagnosi diventi una mera riproposizione della prima: l’intento è quello di far sì che l’analisi energetica sia l’occasione per acquisire i dati indispensabili ad avviare un processo di efficienza e non resti un semplice adempimento burocratico fine a sé stesso. Si fa inoltre presente che l’attività di monitoraggio dei consumi è diventata anche una pratica necessaria per il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica da parte del GSE.

Nel maggio 2017 l’ENEA ha pubblicato le linee guida per il monitoraggio dei consumi, che sono a supporto delle aziende con l’obbligo di diagnosi e forniscono una serie di precisazioni su come e cosa dovrà essere misurato per poter redigere nel 2019 una diagnosi conforme ai requisiti di legge e non incorrere in sanzioni. Si sottolinea che le linee guida non sono, per ora, vincolanti, ma sono state redatte dallo stesso ente preposto a certificare la conformità della diagnosi, pertanto è caldamente consigliabile tenerle in considerazione. Va altresì fatto presente che le esperienze passate ci insegnano che, il più delle volte, la successiva legge ricalca in maniera significativa le precedenti linee guida.

Le linee guida precisano che le misure dovranno essere effettuate nell’anno solare precedente a quello di obbligo di diagnosi: per aggiornare la diagnosi nel 2019, si renderà dunque necessario installare entro l’inizio del 2018 un adeguato sistema di monitoraggio. In particolare, “I siti che risultano essere soggetti, per la prima volta, all’obbligo di DE nel corso dell’anno n (e che sono quindi risultati Grande Impresa per gli anni n-1 e n-2) devono possedere un sistema di monitoraggio (…) che risulti attivo dal 01/01/n+3”. Quindi un sito che ha fatto la diagnosi nel 2015 deve attrezzarsi per implementare un sistema di monitoraggio già attivo dal 01/01/2018.