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L’evoluzione del mercato dei TEE

Analisi del meccanismo a seguito del decreto correttivo 10 maggio 2018

 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto correttivo 10 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico recante “Modifica ed aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.

Il decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2018.

Il precedente decreto 11 gennaio 2017 aveva introdotto le seguenti principali novità:

 

• metodi di valutazione: abolito il metodo di valutazione analitico e previsti i nuovi metodi per progetti a consuntivo (PC) e per progetti standardizzati (PS); i nuovi PS, che rappresentano una sintesi tra i vecchi progetti standard e i progetti analitici, potranno essere presentati laddove non vi sia convenienza economica nell’installare misuratori nell’ambito di tutti gli interventi considerati, definendo un campione rappresentativo da sottoporre a misura attraverso un apposito algoritmo di calcolo dei risparmi energetici;

• nuova definizione dei concetti di baseline e addizionalità;

• taglia minima dei progetti: nel primo anno di monitoraggio, il progetto standardizzato deve generare un risparmio addizionale di almeno 5 TEP mentre un progetto a consuntivo deve generare un risparmio addizionale di almeno 10 TEP;

• l’erogazione dei Certificati Bianchi è effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile (U) che non potrà comunque superare i 10 anni;

• la tipologia dei Certificati torna a essere di quattro tipi.

 

Le ulteriori principali novità introdotte dal decreto correttivo 10 maggio 2018, a completamento del decreto 11 gennaio 2017, sono le seguenti:

 

• cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi statali: confermata la compatibilità totale con fondi di garanzia e di rotazione e con i contributi in conto interesse mentre l’accesso a detassazione del reddito di impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature (Industria 4.0) comporta una riduzione del 50% del numero di Certificati bianchi spettanti.

• Nuova definizione di baseline: ora il consumo di baseline, fondamentale per determinare i risparmi addizionali di un intervento, “è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica” mentre nel Dm 11 gennaio 2017 era “dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento”.

• Nuovi interventi e approvazione schede PS: è stata ampliata la tipologia degli interventi ammissibili con 30 nuovi tipi di interventi e differenziati gli anni di vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione; è stato pubblicato un primo elenco di schede standard, applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva al 11 luglio 2018, relative ai settori: illuminazione, industria, misure comportamentali e mobilità sostenibile.

• Contributo tariffario a 250 €/TEE: il contributo in denaro riconosciuto ai soggetti obbligati, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi (o per l’acquisto dei Certificati Bianchi), a partire dal 2 giugno 2018, non potrà superare il valore di 250 €/TEE.

• Emissione Certificati da parte del GSE: il Gestore dei servizi energetici (GSE) potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 € e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 €.

 

Il decreto correttivo 10 maggio 2018, oltre a modificare il Dm 11 gennaio 2017, ha come uno dei principali obiettivi il tentativo di stabilizzare l’andamento del prezzo dei Certificati Bianchi, che aveva raggiunto, ad inizio 2018, l’impensabile valore di oltre 480 €/TEE probabilmente anche a seguito delle indagini della magistratura sui casi di emissione indebita di certificati bianchi e degli esiti dei controlli in autotutela effettuati dal GSE su approvazioni già rilasciate.

 

FIGURA N.1Prezzi di vendita del mercato da marzo 2006 a giugno 2017 dei Titoli di Efficienza Energetica

 

La forte fluttuazione del prezzo dei TEE è iniziata nel 2017 (Figura 1) per arrestarsi nel periodo di pubblicazione del decreto correttivo 10 maggio 2018 che ha, apparentemente, calmierato il prezzo dei TEE nelle ultime sedute di borsa, a circa 250÷260 €/TEE (Figura 2).

 

FIGURA N.2 – Prezzi di vendita del mercato da ottobre 2017 a settembre 2018 dei Titoli di Efficienza Energetica.

 

La tensione evidenziata sui mercati potrebbe essere fondata su tre considerazioni di base:

 

1. il permanere per lungo tempo in un periodo di incertezza per le nuove regole (nuove linee guida, definizione degli obblighi, modifica delle tipologie di interventi ammissibili, ecc.) ha fatto sì che i mercati abbiano accumulato molta tensione latente, scaricatasi sul prezzo dei TEE;

2. lo scarso coordinamento tra volumi attesi di domanda e di offerta TEE del meccanismo in termini di quantità è sempre foriero di tensioni di prezzo, soprattutto se il gap percepito tra di esse è previsto allargarsi;

3. l’aspettativa per una futura riduzione intrinseca dell’offerta di TEE, sia per effetto delle modifiche nelle modalità di quantificazione ed emissione, sia per l’oggettivo aumento dei costi sottesi alle future iniziative di efficienza energetica, tende a spingere al rialzo il prezzo dei TEE.

 

Si auspica che le misure introdotte dal decreto correttivo permettano il raggiungimento di un equilibrio di mercato nel breve periodo, anche se, probabilmente, sarà presto necessario un nuovo intervento del legislatore.