Newsletter 2 – 2016
Obbligo di contabilizzazione del calore
Entro la fine dell’anno in tutti i condomini e gli edifici con impianti centralizzati la ripartizione dei costi energetici per le varie utenze dovrà essere per “consumo effettivo”
L’art. 9, comma 5 del D.Lgs 102/14 introduce l’obbligo di contabilizzazione dell’energia consumata per il riscaldamento, il condizionamento e l’acqua calda sanitaria nei condomini e in tutti gli edifici (o pluralità di edifici) con impianto centralizzato: entro il 31 dicembre 2016, in questi immobili è necessario passare dalla ripartizione “millesimale” dei costi ad una suddivisione per “consumo effettivo”.
La finalità è di promuovere e incentivare i comportamenti virtuosi di chi attua misure di risparmio in casa e al lavoro, favorendo il contenimento dei consumi.
La disposizione si applica ai casi di più edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o ad altro sistema di fornitura del calore centralizzato e ai casi dei condomini e degli edifici plurifunzionali riforniti da un’unica centrale termica e/o frigorifera.
I dispositivi di contabilizzazione devono essere installati ovunque tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile (i costi devono essere proporzionati ai risparmi potenziali). Eventuali situazioni di impossibilità all’installazione di questi sistemi devono essere riportati in una relazione firmata da un tecnico abilitato.
Sono previste sanzioni economiche fino a 2.500 € per chi non ottempera a questi obblighi.
PTE è in grado di fornire assistenza per l’adeguamento alla normativa.
Contributi economici alle PMI per diagnosi e ISO 50001
Stanziati 20 milioni di euro/anno per le PMI che investono nel risparmio energetico
Con il decreto 21 dicembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione delle PMI un fondo per la realizzazione di diagnosi energetiche e l’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001.
Il MiSE cofinanzia al 50% (con 10 M€/anno fino al 2020) i programmi di sostegno alle PMI delle Regioni e Province Autonome (v. figura), per un totale di 20 M€/anno con il rimanente 50% messo a disposizione dalla Regioni e Province Autonome stesse.
I contributi economici coprono nella misura massima del 50% le spese ammissibili sia per le diagnosi che per le certificazioni ISO 50001. I contributi sono erogati solo a seguito di:
• realizzazione di almeno un intervento di efficienza energetica tra quelli suggeriti dalla diagnosi con tempo di ritorno non superiore a 4 anni;
• effettivo ottenimento della certificazione ISO 50001.
Nella Provincia di Trento e nelle Regioni cofinanziate si è in attesa della pubblicazione dei bandi per la selezione delle PMI a cui destinare i contributi.
Risparmi energetici: scatta l’obbligo di comunicazione dei dati all’ENEA
Tutte le imprese certificate 50001 o che hanno effettuato la diagnosi energetica dovranno contabilizzare i propri risparmi energetici e comunicarli all’ENEA entro il 31 marzo
Ammonta a 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) il risparmio di energia che l’Italia vuole conseguire entro il 2020 rispetto ai livelli di consumo del 2010.
Per raggiungere l’obiettivo, il Governo ha necessità di sapere quanto risparmiano le imprese “virtuose” che effettuano interventi di efficienza energetica, al di là dei risparmi che sono già dichiarati da chi accede all’incentivo economico dei Certificati Bianchi.
Per questo motivo, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs 102/14, i risparmi di energia conseguiti da un’impresa certificata ISO 50001 o che ha effettuato la diagnosi energetica prevista dall’art. 8 del medesimo D.Lgs 102/14 devono essere comunicati all’ENEA con cadenza annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi. La comunicazione deve fare riferimento ai risparmi generati da interventi per i quali non siano stati percepiti Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
L’obbligo si riferisce a tutti i siti dell’impresa e a tutti gli interventi attuati, dunque devono essere comunicati i risparmi generati nei siti che sono stati oggetto di diagnosi energetica e quelli generati nei siti che sono stati esclusi dalla diagnosi a seguito del campionamento. Inoltre, devono essere comunicati i risparmi derivanti da tutti gli interventi di efficienza, anche di tipo comportamentale, comprese eventuali iniziative non analizzate nella diagnosi energetica.
I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata (a parità di flusso di prodotti/servizi dei processi ante e post-intervento).
L’ENEA ha messo a disposizione uno schema di rendicontazione dei risparmi per effettuare la comunicazione: tale schema non è vincolante e può essere utilizzato un formato diverso.
Nuovo Conto Termico: più interventi ammessi al sistema di incentivazione
Nell’attesa della pubblicazione ufficiale, riportiamo alcune delle novità più importanti e interessanti contenute nel Nuovo Conto Termico.
È attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Nuovo Conto Termico”, che modificherà il DM 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.
Il meccanismo di incentivazione “restituisce” circa il 40% dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica in un tempo massimo di 5 anni, con rate annuali di pari importo. In alcuni casi la “restituzione” avviene in soli 2 anni e i rimborsi sono erogati in un’unica soluzione per importi fino a 5.000 €.
L’incentivo può essere richiesto dalle Amministrazioni Pubbliche, dai privati cittadini e dalle imprese.
Solo per gli Enti Pubblici, sono agevolabili i seguenti interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti:
• isolamento termico delle pareti e delle coperture;
• sostituzione dei serramenti;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione;
• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili;
• illuminazione a LED di interni e di pertinenze esterne degli edifici;
• impiego di tecnologie per la gestione e il controllo automatico degli impianti elettrici e termici e per la termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Sia per gli Enti Pubblici che per i privati cittadini e le imprese, sono agevolabili i seguenti interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, anche geotermiche (potenza termica fino a 2.000 kW);
• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con caldaie a biomassa, stufe a pellet e a legna con potenza utile fino a 2.000 kW.
Il Nuovo Conto Termico non è cumulabile con la detrazione fiscale del 65%, né con i Titoli di Efficienza Energetica. Per le Amministrazioni Pubbliche, il Conto Termico è cumulabile con incentivi in conto capitale anche statali, fino ad un finanziamento del 100% delle spese ammissibili. Si segnala che ricadono fra le spese ammissibili le prestazioni professionali per la redazione delle diagnosi energetiche e degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici.
Rispetto alla detrazione fiscale il Conto Termico:
• prevede una percentuale inferiore di restituzione dei costi sostenuti, ma un tempo di recupero più veloce (massimo 5 anni anziché 10 anni);
• nel caso dei privati, anche con “poco IRPEF” (redditi bassi) si beneficia per intero dell’incentivo.
Rispetto al DM 28/12/12, il Nuovo Conto Termico ha introdotto importanti semplificazioni procedurali per l’accesso ai contributi: in alcuni casi sono previste modalità semiautomatiche di incentivazione.
Il miglior vapore per l’abbigliamento d’eccellenza
Ammodernamento ed inserimento di un nuovo generatore di vapore a metano presso il tessilificio di GA Operations di Mattarello (TN)
Abbiamo già trattato il tema degli impianti a vapore tecnologico a luglio dello scorso anno dando risalto ai molteplici impieghi che prevedono l’uso di questo fluido vettore per il convogliamento di energia termica alle utenze. Oltre ai campi d’applicazione e i vantaggi di tale tecnologia, sono stati descritte anche le eventuali problematiche di gestione e le modalità migliori con cui operare.
Un impianto che può essere considerato un chiaro esempio di innovazione, sicurezza e soprattutto efficienza è quello dell’azienda G.A. Operations di Mattarello (TN), realtà leader nell’industria tessile, che ha incaricato Polo Tecnologico per l’Energia di eseguire la progettazione esecutiva per la sostituzione di un generatore a vapore esistente con l’inserimento di un degasatore termofisico e la modifica dell’intero piping in centrale termica.
Durante le fasi di progettazione è stata realizzata una simulazione 3D dove sono stati inseriti i generatori esistenti e il nuovo piping, andando poi a realizzare nel dettaglio gli elaborati costruttivi necessari alla realizzazione dell’opera. In particolare, durante i lavori che sono durati meno di 2 mesi, l’impianto in questione è stato equipaggiato con:
• Un generatore Viessmann precedentemente esistente, da 2,3 t/h di vapore;
• Un generatore Viessmann di nuova installazione, da 2,5 t/h di vapore;
• Un degasatore Viessmann di nuova installazione che garantisce la separazione dell’aria
• disciolta nelle condense di ritorno dalle utenze.
Il sistema di distribuzione dei fluidi vettori si compone dei seguenti circuiti:
• Circuito del vapore a 10 e 5 bar g;
• Circuito di raccolta condense;
• Circuito dell’acqua di alimento;
• Circuito delle acque di scarico;
• Circuito del metano;
• Circuito dell’acqua potabile e dell’acqua demineralizzata.
La scelta dell’azienda di investire in tecnologie più efficienti è nata sicuramente dalla necessità di un ammodernamento dell’impianto che era stato realizzato oltre 30 anni fa, ma è soprattutto l’esempio di come l’efficienza energetica possa essere un investimento per l’ambiente e per risparmiare sui consumi.
Polo Tecnologico per l’Energia ha maturato competenze nell’ambito degli impianti a vapore ed è in grado di offrire una consulenza completa, dalle diagnosi energetiche preliminari, agli studi di fattibilità, fino alla progettazione esecutiva e direzione lavori degli interventi di efficientamento di impianti a vapore.
IMU e imbullonati: dal 2016 possibile risparmio per alcuni impianti
La circolare n.2/E 2016 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fissa i nuovi criteri in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Costituiscono componenti dell’ unità immobiliare e pertanto continueranno ad essere inclusi nella rendita catastale il suolo inteso come la porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, le costruzioni indipendentemente dalla volumetria e dal materiale con cui sono state realizzate (fabbricati, tettoie, opere di fondazione e di supporto in genere).
La circolare distingue gli elementi strutturalmente connessi al suolo o le costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità quali ad esempio impianti elettrici, idrico-sanitari, di climatizzazione ecc… che devono essere inclusi nella stima da tutte le componenti impiantistiche e quelli che sono funzionali ad uno specifico processo produttivo che sono suscettibili di scorporo, indipendentemente dalla loro dimensione.
La circolare fornisce alcune casistiche, non esaustive, di specifiche attività oggetto di esclusione.
Ad esempio per le centrali di produzione e stazioni elettriche non sono più oggetto di stima le caldaie, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
A tal fine, la circolare specifica che lo scorporo di tali impianti rappresenta un onere del singolo contribuente e che affinché abbia un effetto sul calcolo dell’IMU a partire dall’anno 2016 la variazione catastale delle unità immobiliari già iscritte in catasto dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il 15 giugno 2016. Da questo meccanismo, ci si aspettano risparmi per le imprese di circa 766 milioni di euro.
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