Numero 2 – 2022
Stop alle modifiche contrattuali
In fase di approvazione il DL Aiuti-bis: “Si rischia il default dei fornitori”
Pochi giorni fa è uscita una bozza sul nuovo DL Aiuti-bis che dovrebbe essere pubblicato a breve.
In particolare, da quanto si apprende nell’art. 3, vengono sospese tutte le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte del fornitore fino al 30 aprile 2023. Tutte le comunicazioni di modifica unilaterale emesse dai fornitori prima dell’entrata in vigore del DL aiuti-bis sono da considerare inefficaci, salvo che le modifiche siano già perfezionate.
AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader) esprime fortissima preoccupazione, aggiungendo che “queste previsioni, ove confermate, contribuirebbero ad acuire maggiormente lo stato di già forte sofferenza del settore della vendita di gas naturale e energia elettrica, con il conseguente e inevitabile fallimento di numerose imprese del settore.
Da sottolineare come il caro-energia ha portato nel 2021 al default di 23 fornitori nella UE, di cui 6 in Italia. E a questi ultimi fanno capo circa 500 mila clienti. I motivi sono l’aumento delle garanzie da prestare, legate ai prezzi dell’energia elettrica e del gas.
Gli Stati europei, tranne Bulgaria e Francia per l’energia elettrica e Bulgaria, Grecia e Slovenia per il gas, prevedono dei sistemi di ultima istanza per garantire la fornitura anche in caso di default del fornitore.
Infine, come per i primi tre trimestri dell’anno, viene confermato anche l’azzeramento degli oneri di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 per tutte le utenze domestiche e non domestiche collegate in BT, MT, AT, AAT.
Punto della situazione sul credito di imposta relativo ai costi energetici
Cosa c’è da sapere riguardo il contributo straordinario (aggiornato a luglio 2022)
Tra i vari contributi varati dal governo per contrastare il caro energia, il credito d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale rappresenta uno degli aiuti principali.
Ad oggi, ufficialmente, è possibile richiedere il credito sopra menzionato per la componente energetica acquistata nel primo trimestre 2022 (Q1-22) e nel secondo trimestre 2022 (Q2-22). In particolare:
• le imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore), qualora ne abbiano il diritto, possono richiedere tre contributi, il primo pari al 20% delle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel Q1-22, il secondo pari al 25% delle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel Q2-22, e il terzo pari al 25% delle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta ed autoconsumata nel Q2-22;
• le imprese a forte consumo di gas naturale (imprese gasivore), possono richiedere due contributi, il primo pari al 10% delle spese sostenute per il gas acquistato ed utilizzato nel Q122, ed il secondo pari al 25% delle spese sostenute per il gas diverso da quello per usi termoelettrici acquistato ed effettivamente utilizzato nel Q2-22;
• le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (imprese non energivore), qualora ne abbiano il diritto, possono richiedere un contributo pari al 15% delle spese sostenute per l’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel Q2-22;
• le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (imprese non gasivore) possono richiedere un contributo pari al 25% delle spese sostenute per il gas diverso da quello per usi termoelettrici acquistato ed effettivamente utilizzato nel Q2-22.
Si riporta una tabella dove è mostrato quanto affermato alla luce dei vari decreti legge che si sono susseguiti.
Le imprese non gasivore e non energivore possono richiedere il calcolo del credito direttamente al proprio venditore a patto che quest’ultimo rifornisse l’impresa sia nel Q1-19, sia nei due primi trimestri del 2022. Il venditore è obbligato a fornire all’impresa il calcolo del credito entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 29 agosto 2022.
Il credito è sfruttabile solo in compensazione attraverso l’utilizzo di opportuni codici tributo da applicare al modello F24. I codici variano a seconda del periodo di riferimento, della componente energetica e del tipo di impresa (energivora/non energivora o gasivora/non gasivora).
Infine, è in fase di approvazione il DL aiuti-bis che estenderà il contributo straordinario anche al terzo trimestre 2022, mentre la conversione in legge del Decreto semplificazioni ha abrogato definitivamente l’inserimento del credito d’imposta, eventualmente ottenuto, sotto il regime “de minimis”.
Emergenza forniture gas
La situazione in Italia sulla crisi del gas naturale
Situazione attuale
Il conflitto Ucraina-Russia e la recente situazione geopolitica globale hanno aumentato in modo significativo le preoccupazioni del sistema industriale sulla tenuta del sistema energetico nazionale. A questo si aggiunge anche la recente crisi idrica, che sta diventando sempre più grave e che in chiave prospettica desta fortissime preoccupazioni per il nostro sistema produttivo, in particolar modo per quello della produzione di energia elettrica.
Attualmente l’Italia si trova nello stato di preallarme, il primo di tre livelli emergenziali, ma la possibilità di un blocco (anche totale) delle forniture ha sollevato sin da subito il problema della “Sicurezza del Gas”, il quale diventa ancora più importante se rapportato al periodo di punta invernale.
In base ai dati diffusi dal MITE, in Italia nel mese di giugno le importazioni dalla Russia sono dimezzate (-54,3%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma è aumentato notevolmente il gas importato dal nord Europa (+892,8%) e dall’Algeria (+19,5%). In salita anche la produzione nazionale (+14,4%).
Per quanto riguarda gli stoccaggi, l’Italia prosegue nelle operazioni di riempimento e, grazie agli accordi sottoscritti con altri partner esteri (il più importante con l’Algeria), ha raggiunto un livello di riempimento degli stoccaggi del 75,02%, maggiore rispetto alla media UE del 72,01%.è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito – base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.
Interruzioni della fornitura di gas
Nel caso l’emergenza si aggravasse, si passerebbe ai livelli successivi. La normativa prevede ampia discrezionalità da parte del Governo per l’applicazione delle disalimentazioni della fornitura.
Ci sono i clienti “non disalimentabili” ai sensi dell’articolo 23, comma 23.2 del TIMOE – allegato A, della delibera 258/2015/R/com e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (esempio: ospedali, clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, caserme, …) e tutti gli altri clienti possono invece essere disalimentati. Non c’è un elenco di chi viene disalimentato per prima e per quanto tempo. Il Governo, tramite il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, lo decide volta per volta.
È inoltre prevista una riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali, attuando, in quanto applicabili, le modalità definite della procedura di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l’obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas.
È poi probabile un limite alle temperature nelle abitazioni ed è probabile (come nei periodi Covid) che la filiera agroalimentare possa godere di alcune esenzioni.
I prezzi energetici sulle borse italiane dell’energia elettrica e del gas
Nel frattempo le quotazioni spot dell’energia elettrica e gas restano a livelli altissimi. Dopo la leggera contrazione di giugno che aveva temporaneamente riportato il gas sotto i 100 c€/sm3 e l’energia elettrica sotto i 200 €/MWh, a luglio si è assistito ad un aumento del prezzo di oltre il 270% per l’energia elettrica e di oltre il 240% per il gas.
In un periodo in cui diverse imprese si trovano in stato di seria difficoltà per via dei costi elevatissimi, la preoccupazione maggiore è di rimanere senza gas durante l’inverno. A tal proposito non si hanno notizie e si può solo sperare nella fine del conflitto con un accordo, anche pessimo, tra Russia e Ucraina, in un allentamento delle sanzioni e nella conseguente garanzia della fornitura di gas per l’inverno da parte della Russia.
I Power Purchase Agreement
Stato dell’arte e vantaggi per le aziende
Il Power Purchase Agreement (PPA), è un contratto a lungo termine tra un soggetto produttore di energia rinnovabile e un’acquirente. Questo accordo permette all’acquirente di soddisfare il proprio fabbisogno elettrico a partire da un nuovo impianto rinnovabile, per esempio un campo fotovoltaico, e di bloccare il prezzo dell’energia elettrica per un periodo che può variare dai 5 ai 20 anni.
Tutte gli estremi dell’accordo come la durata, il prezzo dell’energia elettrica, clausole e garanzie sono interamente definite nel PPA che, essendo un contratto bilaterale, permette la massima flessibilità e personalizzazione dell’offerta.
I vantaggi che si ottengono nella sottoscrizione del PPA sono molteplici: gli acquirenti possono stabilizzare una parte del prezzo dell’energia elettrica e delle Garanzie d’Origine (GO) con costi d’investimento nulli e per tutta la durata del PPA, slegandosi dalla volatilità dei prezzi, mentre i produttori, grazie alla “bancabilità dell’investimento”, possono prima ripagare il costo dell’impianto rinnovabile e poi guadagnare dalla vendita dell’energia elettrica generata dallo stesso. A tutto ciò va considerato anche il benefit ambientale dato dalla costruzione di un nuovo impianto a fonte rinnovabile, in un’ottica in cui prevale sempre di più la politica di decarbonizzazione degli approvvigionamenti energetici.
I PPA si dividono sostanzialmente in due categorie:
PPA fisici
Prevedono la fornitura fisica (diretta o indiretta) di energia elettrica rinnovabile e delle GO direttamente all’acquirente. Ad oggi non sono molto diffusi in Italia ma lo potrebbero diventare grazie al decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 (c.d. DL Energia) che prevede, tra le altre cose, la possibilità per un consumatore di energia elettrica di collegarsi direttamente all’impianto di produzione, purché quest’ultimo si trovi in un raggio di 10 km. Questo permetterebbe al produttore di realizzare un impianto rinnovabile non per forza nell’immediate vicinanze dell’azienda e all’azienda di collegarsi direttamente all’impianto e quindi trarre un ulteriore vantaggio dal PPA, dato dall’azzeramento dei corrispettivi di rete.
Schema rappresentativo del funzionamento di un PPA fisico
PPA virtuali
Sono contratti finanziari per differenza che non prevedono la fornitura diretta di energia elettrica all’acquirente. In questo caso il cliente continua a rifornirsi normalmente dal proprio fornitore e il produttore immette in rete tutta l’energia elettrica prodotta. Cliente e produttore concordano un prezzo per l’elettricità e se il prezzo concordato è inferiore al prezzo determinato dal mercato, il cliente riceve dal produttore un importo pari alla differenza del prezzo. Viceversa, se il prezzo concordato è superiore a quello concordato, sarà il cliente a dover pagare il fornitore. Per quanto concerne le GO, l’acquirente le riceve direttamente dal produttore.
Schema rappresentativo del funzionamento di un PPA virtuale
Polo tecnologico per l’energia è a disposizione per eventuali consulenze e/o assistenza in fase di sottoscrizione di Power Purchase Agreements.
Monitoraggio impianti di produzione connessi in MT
Un nuovo obbligo previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL
Negli ultimi anni, il settore elettrico ha subito una trasformazione radicale a causa dello sviluppo delle Fonti Rinnovabili Non Programmabili e dalla progressiva messa in disuso degli impianti convenzionali che erano in grado di garantire l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale. Queste trasformazioni hanno contribuito a creare condizioni di forte criticità sotto il punto di vista della sicurezza.
Al fine di efficientare e gestire in sicurezza il sistema elettrico nazionale, è necessario garantire a Terna il monitoraggio real-time degli impianti della generazione distribuita (GD).
Per questo motivo, il 30 novembre 2021 ARERA ha pubblicato la delibera 540/2021/R/EEL “Regolazione dello scambio dati tra Terna, imprese distributrici e significant grid users ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale”, con lo scopo di monitorare e regolare lo scambio dati tra Terna, distributori e produttori di energia elettrica, attraverso un apparato di campo che prende il nome di Monitoratore Centrale d’Impianto (di seguito MCI).
Nel dettaglio, il provvedimento è rivolto a tutti gli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti MT o BT, e va a disciplinare:
a. le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati;
b. le tempistiche di implementazione del sistema di scambio dati;
c. la modalità di copertura dei costi.
d. La responsabilità dell’MCI ricade interamente sui produttori che gestiscono l’impianto, sotto il punto di vista sia dell’installazione che della manutenzione.
Per quanto riguarda le tempistiche, i nuovi impianti di produzione (entrati in esercizio dopo il 30 novembre 2022), devono installare obbligatoriamente l’MCI entro la data di esercizio dei medesimi impianti, pena la sospensione dell’attivazione della connessione. Nel caso di impianti esistenti, i produttori dovranno adeguare l’impianto entro e non oltre il 31 gennaio 2024, e comunicare l’avvenuto adeguamento al distributore. Se l’adeguamento non viene effettuato entro il termine ultimo, l’impresa distributrice inserisce il produttore nell’elenco degli inadempienti.
Infine, ai i produttori che hanno adeguato l’impianto viene riconosciuto un contributo forfetario pari al prodotto tra un valore base di 10.000 € e un coefficiente pari a:
• 1 nel caso di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento entro il 31 marzo 2023;
• 0,75 nel caso di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023;
• 0,50 nel caso di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023;
• 0,25 nel caso di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento tra il 1° ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024.
Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, il distributore effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, al fine di verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati. Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dal distributore entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.
Entro il 30 settembre 2022, le imprese distributrici metteranno a disposizione dei produttori il regolamento di esercizio ai sensi della delibera.
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