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Newsletter 3 – 2016

 

Polo Tecnologico per l’Energia e Laboratorio Utilities & Enti Locali: nasce una collaborazione

Una nuova partnership che amplia i servizi offerti

 

A partire dal mese di aprile 2016 è iniziata una collaborazione tra Polo Tecnologico per l’Energia (PTE) di Trento e Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) di Bologna.

L’azienda bolognese permetterà di ampliare i servizi di consulenza, studio e ricerca per gli enti locali e per le società che erogano servizi pubblici. Nei mesi seguenti, tramite la nostra newsletter, saranno illustrate le attività oggetto di collaborazione.

LUEL – Laboratorio Utilities & Enti Locali

Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall’incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull’integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

LUEL rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

 

Accatastamento degli impianti a fonti rinnovabili: cambia il calcolo della rendita catastale

Variate le modalità di determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare

 

La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha modificato le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare. Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”.

La circolare 2/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che dal 1° gennaio 2016 nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione. Sono esclusi inoltre, dalla stima, i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Per le unità già censite è possibile rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche in conformità alle nuove disposizioni legislative.

Le nuove modalità per il calcolo della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare, prevedono che la stima diretta sia effettuata tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo.

Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale a partire dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell’imposta municipale propria (IMU). A seguito di tale variazione, salve le condizioni di ammissibilità, anche gli impianti fotovoltaici (moduli ed inverter) non pagheranno più l’Imu e/o la TASI.

 

Tremonti ambientale: agevolazioni per impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 25/06/2012

Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante del II° Conto energia con la detassazione  della Tremonti ambientale

 

La legge 388/2000 (c.d. Tremonti Ambientale) prevede un abbattimento del reddito imponibile e quindi un importante risparmio fiscale a fronte di investimenti “ambientali” derivanti da costi di acquisto (anche in leasing) in immobilizzazioni materiali necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge. 

Risulta ancora possibile usufruire di tale agevolazione per diverse tipologie di interventi, tra i quali anche gli impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.). In particolare, gli impianti fotovoltaici interessati sono quelli entrati in esercizio dal 01/01/2011 e fino al 25/06/2012.

I beneficiari di tale agevolazioni sono le PMI in regime di contabilità ordinaria, senza limite di settore o territorialità. Per usufruire dell’agevolazione si può presentare una dichiarazione integrativa di rettifica prevista dall’art.2, comma 8-bis DPR n.322/98 il quale prevede però, quale termine ultimo utile, quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 132/E/2010), ribadendo la perentorietà di tale termine, quindi di fatto ad oggi non applicabile per scadenza dei termini, ha evidenziato una alternativa per il recupero di quanto indebitamente versato, evidenziando la possibilità di presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973.

Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale (Legge 388/2000 art. 6 comma 15) e i benefici sono limitati ai costi d’investimento sostenuti complessivamente rispetto a impianti tradizionali di pari capacità in termini di produzione di energia. Inoltre la nota del Ministero dello sviluppo economico del 18/06/2015 sulla “Cumulabilità della tariffa incentivante del Dm 19 febbraio 2007 con la detassazione ambientale” ha ribadito che il limite della cumulabilità del 20% è da applicarsi all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto iscritto nel bilancio di riferimento e non al solo sovraccosto ambientale.

Come raccomandato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate, è quanto mai opportuno che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto d’investimento, siano certificate da soggetti preposti a tale scopo.

 

Contributi INAIL: domande entro il 5 maggio

Contributi a fondo perduto alle imprese che investono in salute dei lavoratori e sicurezza negli ambienti di lavoro

 

L’Inail ha stanziato € 276.269.986 a fondo perduto, per finanziare interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

I contributi in “de minimis”, ripartiti sui singoli avvisi regionali, sono concessi con procedura valutativa a sportello, ovvero secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.

Il contributo, in conto capitale, pari al 65% dell’investimento, con contributo massimo erogabile pari a € 130.000, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come per esempio quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di progetti:

 

1. miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori:

• ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad esso collegati;

• installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici;

• acquisto di macchine secondo la definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D.Lgs. 17/2010;

• acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;

• acquisto e installazione permanente di ancoraggi per lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta;

2. adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:

• può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni;

3. bonifica da materiali contenenti amianto:

• per gli immobili in affitto il contributo può essere richiesto esclusivamente dall’azienda conduttrice e non dal proprietario dell’immobile.

 

Polo Tecnologico per l’Energia può fornire servizi di assistenza in campo impiantistico per l’installazione, modifica o adeguamento di impianti termici, tecnologici ed elettrici a livello civile ed industriale. Per le imprese che decidono di avviare la procedura di bonifica delle coperture possiamo offrire un’analisi di convenienza in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla nuova copertura.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

 

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;

2. invio della domanda on line;

3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e modalità previste nel bando.

 

Le domande di contributo vanno inviate fino al 05/05/2016, salvo esaurimento delle risorse.

 

Certificati Bianchi: pubblicato il Rapporto Annuale 2015

Sono oltre 5 milioni i TEE riconosciuti, in calo rispetto agli anni precedenti, per un risparmio di 1,7 Mtep. Il settore industriale si aggiudica il maggior numero di Titoli riconosciuti

 

Come previsto dall’art.11 del D.M. del 28 dicembre 2012, il GSE ha pubblicato il Rapporto Annuale sul meccanismo dei Certificati Bianchi (detti anche Titoli di Efficienza Energetica – TEE) che raccoglie tutti i principali numeri del 2015.

Nel corso dell’anno le richieste valutate dal GSE sono state superiori a 11.000 e per la precisione 10.763 le Richieste di verifica e certificazione (con esito positivo del 96%) e 999 le Proposte di progetto e di programma di misura con approvazione del 70%.

Complessivamente sono stati emessi poco più di 5 milioni di Titoli corrispondenti a risparmi di energia primaria pari a 1,7 Mtep, circa 2,5 milioni di Titoli in meno rispetto al 2013 e 2014 quando in seguito all’entrata in vigore degli aggiornamenti normativi c’è stato un incremento notevole di TEE emessi arrivando a quota 7,5 Milioni. Nella distribuzione regionale dei Titoli riconosciuti, i primi posti della graduatoria nazionale sono occupati tutti da regioni del nord Italia ad eccezione della Puglia che si colloca in seconda posizione dietro solamente alla Lombardia; seguono Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

 

 

Ben oltre la metà dei Titoli (58%) e dei conseguenti risparmi riguardano la riduzione dei consumi di gas naturale, mentre 31% circa riguarda i risparmi di energia elettrica. Dall’analisi di settore risulta che il 64% del totale dei Titoli rilasciati riguarda il settore industriale, il 30,7% il civile, il 4,3% l’illuminazione ed infine il 2,5% i Grandi Progetti. Nello specifico del settore industriale, la voce relativa alla generazione e recupero di calore per raffreddamento, essicazione, cottura e fusione ricopre il 33%, mentre l’ottimizzazione energetica dei processi produttivi e dei layout di impianto il 21%. Nel settore civile, gli interventi sull’involucro edilizio e quelli relativi alla generazione di calore/freddo per la climatizzazione e per la produzione di ACS rivestono rispettivamente il 15% e 13%.

 

 

Polo Tecnologico per l’Energia è prima in Trentino per la vendita dei Certificati  bianchi

Pubblicato l’elenco dei beneficiari dei Certificati Bianchi (TEE) rilasciati nell’anno 2015

 

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in data 17 marzo 2016, ha pubblicato sul proprio sito internet l’Elenco dei beneficiari dei Certificati Bianchi (o TEE – Titoli di Efficienza Energetica) rilasciati nel 2015 dal GSE, con indicazione del nome del beneficiario, l’anagrafica fiscale, la norma a base dell’attribuzione, il numero dei titoli rilasciati e la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario.

I Certificati bianchi, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio – TEP).

Tali obiettivi possono essere raggiunti o mettendo in atto interventi di efficienza “in prima persona” (e ricevendo quindi i Certificati bianchi direttamente dal GSE) o ricorrendo ai Certificati bianchi assegnati a qualche altro operatore che abbia fatto a sua volta interventi di efficienza.

L’elenco riporta il nome degli operatori energetici, grandi industrie ed Esco con il numero di TEE ottenuti. Non è riportato il costo di vendita, ma è comunque possibile stilare una “classifica” degli importi ottenuti, prendendo come riferimento il costo medio realizzato nel 2015 che è pari a 105 euro a titolo.

Al primo posto è presente Enel, con oltre 90 milioni di euro, al secondo posto Eni e al terzo l’Ilva di Taranto. PTE si colloca nelle prima cinquanta realtà italiane (nelle prime 20 se si considerano solo le Esco). Su un totale calcolato di 790 milioni di euro erogati dal GSE nel 2015, PTE ha ottenuto, in nome dei propri clienti, più di 1,7 milioni di euro!

Ricordiamo che Polo Tecnologico per l’Energia è accreditata come E.S.Co. (Energy Service Company) presso il registro del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed opera da anni nel mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) anche per conto di clienti terzi.

PTE da oltre due anni ha ottenuto la certificazione UNI CEI 11352:2014 per le attività di “Erogazione di servizi energetici integrati volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i propri clienti mediante installazione di sistemi di monitoraggio e misura del consumo energetico“. Dal mese di luglio 2016, la norma UNI CEI 11352:2014 sarà obbligo di legge per le ESCO che vorranno accedere al meccanismo dei “Certificati bianchi” e che vorranno effettuare diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs 102/2014.

PTE rimane a disposizione per offrire eventuale assistenza nell’ottenimento dei certificati bianchi o per aiutare le imprese alle quali il GSE ha negato l’erogazione dell’incentivo.

 

Nuova legge sulla “Green economy”: le principali novità

Al via le nuove norme a favore della green economy per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali

 

Dal 2 febbraio è in vigore il Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, una nuova normativa a favore della “Green economy” che si pone numerosi obiettivi fra cui lo sviluppo dell’economia circolare, la promozione delle energie rinnovabili, la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.

La strategia adottata per raggiungere gli obiettivi preposti prevede la promozione del riutilizzo delle risorse e della sostenibilità ambientale con incentivi dedicati ai consumatori, produttori e istituzioni che si attengano ad un comportamento virtuoso e “risparmioso”.

Fra le tante novità è stata data particolare importanza ai temi legati all’economia circolare, infatti viene agevolato economicamente l’utilizzo dei sottoprodotti agroindustriali negli impianti a biomassa per cercare di contenere la produzione di CO2 e l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o derivanti dal recupero di scarti di vario tipo. E’ stato istituito inoltre il marchio “Made Green in Italy” per indicare l’impronta ambientale dei prodotti e promuovere l’adozione di tecnologie di produzione innovative che mirano alla riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita.

Un progetto particolare da realizzare in un arco temporale non ancora ben prefissato è l’istituzione di aree territoriali “Oil free zone” nelle quali il petrolio e i suoi derivati saranno progressivamente sostituiti da energie prodotte da fonti rinnovabili, e in particolare gli incentivi saranno rivolti non al fotovoltaico ma al microidroelettrico e alle biomasse.

Il sistema di gestione, riciclo e smaltimento dei rifiuti trova ampio spazio nella normativa con un capitolo dedicato e fra le tante novità è previsto un aumento delle sanzioni per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e lo stanziamento di nuovi incentivi economici promossi dalle regioni per i comuni che incrementeranno la raccolta differenziata e che investiranno in campagne di sensibilizzazione verso il riciclo dei rifiuti. Sarà reintrodotto in via sperimentale il vuoto a rendere nei bar e ristoranti per i produttori di birra e acqua minerale, verrà promosso l’autocompostaggio e verrà promosso a favore delle imprese il credito d’imposta del 50 % (ripartito in tre anni) sulle spese sostenute per interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive.

 

Certificazione energetica: modificato il Regolamento provinciale

Variate le modalità di determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare

 

La Giunta Provinciale di Trento, lo scorso 12 febbraio, ha approvato la delibera n.162 che apporta le modifiche al Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici. Rispetto al d.P.P. del 13 luglio 2009, n.11-13 alcuni articoli sono stati revisionati, mentre altri sono stati sostituiti integralmente con l’obiettivo di avvicinare il regolamento provinciale a quanto applicato a livello nazionale.

Fra le novità più importanti, da segnalare nell’art.1 la revisione dei piani di riqualificazione energetica con l’individuazione di nuove categorie di intervento edilizio soggette al raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica, mentre nell’articolo successivo invece sono elencate le categorie di edifici e impianti esonerati dall’applicazione di tale regolamento.

L’art.3. riguarda i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica, più specificatamente descritti nei vari allegati A, A bis e A ter, e a differenza del precedente regolamento, gli edifici che subiscono interventi consistenti come ad esempio demolizioni e ricostruzioni oppure ampliamenti di almeno il 15% del volume lordo climatizzato devono presentare l’Attestato di Prestazione Energetica. Per il calcolo degli indici di prestazione energetica vanno utilizzate le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea e statale in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

I certificatori abilitati a rilasciare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) devono essere iscritti a uno degli elenchi detenuti e aggiornati dagli Organismi di Accreditamento regolarmente riconosciuti a livello provinciale e a meno di interventi importanti che vadano a modificare la classe energetica, per un periodo di 10 anni non sono necessari aggiornamenti dell’Attestato.

Infine, l’art.7 descrive i criteri aggiornati da rispettare per l’individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche.

 

Modifiche alle definizioni e procedure per i SEU

Cambiano alcuni requisiti e si semplificheranno le procedure di qualificazione del GSE che faciliterà anche il passaggio a SEESEU-A.

 

Con la delibera 72/2016 l’AEEGSI attua le norme in materia economico-sociale riferite ai SEU/SEESEU contenute nel Collegato ambientale e nella legge 189 del 2015 di conversione del DL 154/15. In particolare, riportiamo schematicamente le novità principali che trovano applicazione a partire dal 2 febbraio 2016 unitamente all’entrata in vigore del Collegato ambientale:

 

• viene eliminato il riferimento al limite dei 20 MW quale condizione per la realizzazione di un SEU;

• viene uniformata la definizione di “gruppo societario” a quella prevista dall’articolo 2359 del codice civile;

• viene estesa la definizione di SEESEU-A affinché possano rientrare in essi anche i sistemi di soggetti riconducibili allo stesso gruppo societario. Il GSE definirà entro il 30 aprile le modalità operative per la richiesta di qualifica di SEESEU-A per gruppi societari;

• viene estesa la definizione di SEESEU-A prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1° gennaio 2016 (anziché al 1 gennaio 2014).

• viene prorogata al 1 febbraio 2016 (anziché 31 dicembre 2015) la validità di qualifica a SEESEU-C, al fine di evitare “rilevanti difficoltà amministrative ed economiche” nel passaggio a SEESEU-A.

 

Entro il 30 aprile 2016 il GSE dovrà definire le semplificazioni nella procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU per sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica fino a 100 kW. Tali semplificazioni verranno successivamente poste a valutazione dell’Autorità.

Infine, entro il 31 ottobre 2016 il GSE avvierà la procedura di qualifica SEU per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo prevista dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia). Qualora i requisiti previsti siano soddisfatti, lo stesso GSE procederà a rilasciare la qualifica con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014.