Newsletter 5 – 2015
Trasformatori elettrici: eco design, alta efficienza, basse perdite
A partire dal 1 luglio 2015 si dovrà applicare il Regolamento UE N. 548/2014 per quanto riguarda i trasformatori elettrici di potenza piccoli, medi e grandi.
In particolare, i trasformatori “acquistati”, immessi sul mercato” o “messi in servizio” dovranno essere pienamente conformi ai valori di perdite a vuoto e a carico riportati nell’Allegato I del Regolamento UE N. 548/2014.
Il Regolamento indica le modalità di applicazione per i trasformatori elettrici della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
Sull’argomento si segnala il vademecum ANIE Energia disponibile al seguente link , che è disponibile anche in lingua inglese a questo link.
Interventi di efficientamento su impianti a vapore
Siamo sicuri che il nostro impianto a vapore sia davvero efficiente? Ecco alcuni interventi di miglioramento che potrebbero essere realizzati
Gli impianti a vapore tecnologico sono impianti che impiegano vapore saturo o surriscaldato quale fluido vettore per il convogliamento di energia termica alle utenze.
Negli impianti a vapore si distingue il comparto di generazione del vapore, le linee di mandata del vapore, gli utilizzatori finali. Presso le utenze il vapore può essere impiegato tal quale (uso a perdere) o come sorgente di calore (mediante scambiatori di calore). In questo secondo caso, il vapore condensa nel processo di scambio termico, liberando l’energia termica connessa al passaggio di stato. Quasi sempre gli impianti a vapore sono dotati di tubazioni di ritorno, che recuperano le condense che si generano lungo le tubazioni di mandata e presso gli utilizzatori finali, convogliandole in serbatoi di accumulo alloggiati in centrale termica (il recupero può avvenire a gravità o in forza di un gradiente di pressione rispetto alle tubazioni di mandata). Dai serbatoi di accumulo le condense sono portate ad un elevato livello di pressione mediante pompe multistadio, così da poter essere iniettate all’interno dei generatori, previo reintegro dei volumi di vapore utilizzato “a perdere”. L’interfaccia tra tubazioni di mandata (ad elevata pressione) e tubazioni di raccolta condensa (a pressione atmosferica o in leggera sovrappressione) è presidiata da scaricatori di condensa. Tali dispositivi sono dotati di otturatori la cui apertura periodica (regolata secondo logiche temporizzate o in base alla presenza di un determinato volume di condensa) consente di scaricare la condensa accumulata dalla tubazione di monte a quella di valle.
Dal punto di vista normativo, con l’entrata in vigore (2002) della direttiva europea 97/23/CE (PED) sono state superate in Italia le disposizioni fino ad allora vigenti sui generatori di vapore (R.D. 12 maggio 1927, n.824 e D.M. 21 maggio 1974), secondo le quali l’esercizio di un generatore di vapore diretto esigeva l’obbligo di presenza sulle 24 ore da parte di un conduttore patentato. Attualmente, invece, i generatori di vapore certificati come “insiemi” possono essere commercializzati e messi in servizio alle condizioni fissate dal fabbricante; tali condizioni possono prevedere il funzionamento senza la supervisione continua. Esistono delle norme armonizzate (UNI EN 12953-6 e UNI EN 12952-7) che prevedono gli accessori obbligatori da installare per consentire che il generatore possa essere esercito senza supervisione continua fino a un massimo di 24 oppure oltre le 24 ore.
L’efficientamento degli impianti a vapore esistenti può passare ad esempio per la sostituzione di generatori di vapore indiretti. Centrali termiche realizzate prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 97/23/CE utilizzano sovente generatori di vapore indiretti (abbinati a caldaie ad olio diatermico) in quanto tale soluzione tecnologica consentiva di aggirare l’obbligo di presenza continua di un conduttore patentato. Venuto meno tale obbligo normativo, la sostituzione dei generatori risulta spesso economicamente giustificata, in quanto la produzione indiretta sconta un grado di efficienza molto inferiore rispetto alla generazione diretta, specialmente se paragonata con i rendimenti (94%) dei moderni generatori dotati di unità di recupero termico dai fumi. Oltre ad una notevole riduzione nell’acquisto del metano a parità di vapore prodotto, il bilancio dell’operazione può contare anche su di un risparmio nei consumi di energia elettrica connessi all’esercizio delle pompe di circolazione, che si rendono necessarie nel caso della generazione indiretta mediante olio diatermico. Un’altra inefficienza che sovente si riscontra presso impianti a vapore di vecchia concezione, riguarda il sistema di raccolta delle condense. Il processo di scarico della condensa è inevitabilmente associato alla produzione del cosiddetto vapore di flash, legato al processo di ri-evaporazione parziale delle condense liquide per repentino calo di pressione (processo che avviene nella fase di scarico della condensa, per passaggio da un ambiente ad elevata pressione ad un ambiente con pressione inferiore rispetto alla pressione di saturazione). Una parte del vapore di flash ricondensa lungo le tubazioni di ritorno, ma la restante parte, se accumulata presso serbatoi atmosferici, deve essere dissipata mediante sfiato in atmosfera. È questo il tradizionale pennacchio di vapore, un’inefficienza che, oltre ad essere impattante dal punto di vista visivo, può rappresentare tra il 5 e il 10% della potenza termica impiegata in ingresso al processo di generazione di vapore. Un miglioramento rispetto a tale assetto impiantistico è ottenibile installando un degasatore termofisico. Tale macchinario ha lo scopo principale di rimuovere i gas presenti all’interno dell’acqua di condensa recuperata dalle utenze, prima dell’invio nuovamente in caldaia per la successiva vaporizzazione. Il condensato di ritorno dall’impianto e l’acqua di reintegro demineralizzata sono distribuiti all’interno della cosiddetta torretta di degasazione: tramite un sistema di irrigazione a pioggia il liquido assorbe una parte del calore contenuto dal vapore di flash, condensando quest’ultimo. Ne consegue che la quantità di vapore di flash scaricata in atmosfera per mezzo di una valvola posizionata nel punto più alto della torretta si riduce notevolmente, con conseguente risparmio in acqua di reintegro e in combustibile. Inoltre, una diminuzione del vapore di flash può essere ottenuta anche attraverso una campagna di monitoraggio mirata a verificare la tenuta degli scaricatori di condensa. Utilizzando uno stetoscopio ultrasonico, un termometro digitale e una macchina termografica a infrarossi è possibile diagnosticare la funzionalità di ogni scaricatore e riscontrare eventuali perdite dal gruppo sede-otturatore. Dal punto di vista economico gli interventi di efficientamento energetico qui menzionati oltre a generare importanti risparmi nei consumi primari di combustibile possono beneficiare degli incentivi statali riconosciuti nell’ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.
Il settore Progettazione di Polo Tecnologico per l’Energia ha maturato competenze nell’ambito degli impianti a vapore ed è in grado di offrire una consulenza completa, dalle diagnosi energetiche preliminari, agli studi di fattibilità, fino alla progettazione esecutiva e direzione lavori degli interventi di efficientamento di impianti a vapore. Recentemente è stato consegnato il progetto esecutivo per il revamping di una centrale termica a vapore a servizio di un’industria tessile in Trentino, che prevede la sostituzione di un generatore di vapore esistente, l’inserimento di un degasatore termofisico e la modifica dell’intero piping in centrale termica. I lavori saranno realizzati nel mese di agosto 2015.
Chiarimenti sull’obbligo di Diagnosi Energetica
Indicazioni importanti su come applicare la normativa ad imprese associate, collegate e multisito
L’obbligo della diagnosi energetica è stato introdotto dall’art. 8 del D.Lgs 102/2014, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il decreto è entrato in vigore il 19/07/14 ed è accompagnato dai “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese” pubblicati a maggio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il decreto impone alle grandi imprese e alle imprese energivore di eseguire una diagnosi energetica nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni.
Ricadono nell’obbligo:
• le grandi imprese secondo le definizioni della Raccomandazione 2003/361/CE recepita in Italia dal DM 18/4/2005: si tratta delle imprese con più di 250 dipendenti oppure delle imprese con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di Euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di Euro (in sostanza tutte le imprese non qualificabili come PMI). Tali imprese sono soggette all’obbligo della diagnosi entro il 5/12/2015 solo se la condizione di grande impresa si è verificata sia nel 2013 che nel 2014;
• le imprese iscritte nell’elenco annuale della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del DM 5/4/2013 (cosiddette energivore). Tali imprese sono soggette all’obbligo della diagnosi energetica entro il 5/12/2015 solo se la condizione di impresa energivora si è verificata nel 2014.
Imprese associate e collegate
Ai fini del calcolo del numero di addetti e degli importi finanziari (fatturato e bilancio):
• le imprese associate sommano ai propri dati quelli dell’impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione;
• le imprese collegate sommano ai propri dati quelli dell’impresa collegata (pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente grande impresa).
Per la definizione di imprese associate e collegate (v. schema seguente) si deve fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE recepita in Italia dal DM 18/4/2005.
Imprese multisito
Le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi su un adeguato numero di siti rappresentativi delle proprie attività. Il numero di siti da sottoporre a diagnosi dipende dai consumi annuali di energia primaria (espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio) dei siti stessi. A tal riguardo l’ENEA ha proposto il seguente schema di riferimento, che è stato recepito nei “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese” pubblicati a maggio dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per l’industria, tutti i siti con un consumo di energia primaria superiore a 10.000 TEP/anno devono essere sottoposti a diagnosi energetica (per gli altri settori la soglia è di 1.000 TEP/anno). I siti con un consumo inferiore a 100 TEP/anno devono essere oggetto di diagnosi solo se il loro consumo totale supera il 20% del consumo complessivo dell’impresa. Per i siti aventi consumi compresi fra 100 TEP/anno e 10.000 TEP/anno si applicano le percentuali indicate nella tabella.
Possono essere soggetti alla diagnosi anche i siti temporanei, purché la durata prevista dell’attività dell’impresa in tali siti sia di almeno 4 anni.
Nel caso delle imprese di trasporto, i siti da considerare comprendono sia le strutture nelle quali si svolgono le attività complementari al trasporto (uffici, officine, depositi, ecc.) sia il trasporto medesimo, che deve essere assimilato ad un sito “virtuale”.
Amministrazioni Pubbliche
Le Amministrazioni Pubbliche non ricadono nell’obbligo della diagnosi energetica. La ricognizione delle Amministrazioni Pubbliche è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Altre considerazioni
L’obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS o alle norme ISO 50001 o ISO 14001, a condizione che tali sistemi di gestione includano una diagnosi energetica realizzata nel rispetto dell’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
Le diagnosi devono essere condotte da Società di Servizi Energetici (SSE) o Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e devono essere effettuate nel rispetto dei criteri previsti dall’allegato 2 del D.Lgs. 102/14 e dalla norma tecnica UNI CEI EN 16247 (parti da 1 a 4).
Entro il 5/12/2015 le diagnosi devono essere trasmesse all’ENEA, secondo modalità che non sono ancora state definite e che saranno comunicate sul sito internet della stessa ENEA.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo, sono previste delle sanzioni pecuniarie variabili da 4.000 € a 40.000 €. L’impresa sanzionata deve comunque realizzare la diagnosi energetica entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione.
Proroga per le richieste di qualifica SEU e SEESEU
Il GSE comunica una proroga per le richieste di qualifica in seguito alle “numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria”.
Il gestore dei servizi energetici, GSE, comunica che, su indirizzo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il termine per la presentazione delle richieste di qualifica SEU e SEESEU è stato prorogato al 30 settembre 2015 a seguito delle “numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria”.
Si ricorda che la qualifica SEU e SEESEU interessa tutti i sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014 e garantisce il diritto ad un beneficio specifico consistente in uno sconto sugli oneri generali di sistema che, di fatto, sono applicati alla sola energia prelevata e non sull’autoprodotta e consumata. L’accesso ai benefici per i SEU e SEESEU è subordinato all’ottenimento di una qualifica da richiedere tramite l’apposito portale informatico dal GSE. In seguito alla proroga, il gestore ha pubblicato una versione aggiornata delle Regole applicative, concernente inoltre le indicazioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo per le spese di istruttoria che tutti i soggetti che fanno richiesta di qualifica per impianti di produzione di potenza superiore a 3 kW dovranno versare al GSE.
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