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Numero 6 – 2020

 

Aggiornamenti Superbonus 110%

Tutte le novità e il riepilogo dei requisiti per richiedere l’agevolazione fiscale

 

La legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio n.34 del 19 maggio 2020. Tra i numerosi provvedimenti, troviamo anche l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione fiscale per i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici oltre che per gli interventi riguardanti l’installazione di impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (cd. Superbonus).

Il quadro normativo sembra ormai completo per considerare operativo il Superbonus 110%. In particolare, i provvedimenti principali risultano essere:

 

• Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (in vigore dal 19 luglio 2020), di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

• M. Asseverazioni del 03/08/2020 e allegati

• M. Efficienza energetica del 06/08/2020 (requisiti tecnici minimi e prezzi) e allegati

• Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 dell’Agenzia delle Entrate

• Modello per la comunicazione dell’opzione per cessione del credito/sconto in fattura con le relative istruzioni per la compilazione

• Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate

• Guida dell’Agenzia delle Entrate

 

Si evidenzia che il D.M. del 06/08/2020 non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza non è in vigore. Per i lavori che inizieranno prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovranno applicarsi le disposizioni di cui al decreto del D.M. interministeriale 19 febbraio 2007.

Superbonus al 110%

Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati:

 

• dai condomìni;

• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari mentre non sussiste nessuna limitazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici;

• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

• dalle Onlus e associazioni di volontariato;

• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo: proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. I titolari di reddito d’impresa o professionale (soggetti IRES) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 (fino al 30/06/2022 solo per gli IACP) e andrà ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo qualora si intervenga sugli edifici esistenti eseguendo almeno uno dei seguenti interventi (cd. “trainanti”):

 

• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese pari a €000 per gli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti, € 40.000 per ogni singola unità immobiliari per i condomini fino a 8 unità immobiliari, € 30.000 per ogni singola unità immobiliare nei condomini sopra le 8 unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM);

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti (centralizzati nei condomini e termoautonomi negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €000 per gli edifici unifamiliari e le u.i. funzionalmente indipendenti, 20.000 per ogni singola unità immobiliare per i condomini fino a 8 u.i., € 15.000 per ogni singola unità immobiliare nei condomini sopra le 8 u.i..

 

Sono inoltre inclusi gli interventi di adozione di misure antisismiche (Sismabonus) su qualunque tipo di edificio ubicato nelle sole zone 1, 2 e 3 di cui all’Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003, mantenendo i limiti di spesa previsti dall’art. 16 del DL 63/2013. A fianco si riportano le zone sismiche del territorio italiano con recepimento delle variazioni operate dalle singole Regioni.

Il credito di imposta del 110% si applica anche ai seguenti interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” nel rispetto dei requisiti previsti:

 

a) tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 ss.mm.ii. (per esempio: infissi, schermature solari, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cd. Ecobonus);

b) impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad una spesa massima di euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

c) installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

d) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 

Per l’accesso al Superbonus risulta indispensabile garantire, per l’edificio/unità immobiliare il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Inoltre tutti gli interventi dovranno assicurare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute in conformità ai decreti attuativi richiamati in precedenza.

Modalità di utilizzo della detrazione

Il vero potenziale di questa norma non risiede soltanto nella misura maggiorata (110%) della detrazione fiscale, ma anche e soprattutto nella possibilità prevista dall’art. 121 del “Decreto Rilancio” di:

 

• chiedere lo sconto in fattura direttamente all’impresa che esegue gli interventi, fino ad un importo massimo pari all’intero corrispettivo dovuto;

• convertire la detrazione fiscale in credito d’imposta con possibilità di cederlo ad istituti di credito e intermediari finanziari. Questi bonus “ultra cedibili” sono molto interessanti, in quanto lavorano su una consolidata base giurisprudenziale e, per quanto riguarda bonus facciate, riqualificazione sismica ed energetica, sono fruibili da soggetti sia IRPEF che IRES.

 

La norma presenta quindi un enorme potenziale in quanto, al ricorrere di tutti i requisiti sinora elencati, permette al contribuente di riqualificare energeticamente l’immobile a “costo zero” o quasi.

Occorre sottolineare che l’art. 119 prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o cessione del credito anche per i seguenti interventi:

 

• recupero del patrimonio edilizio (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione);

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “Bonus facciate”).

 

Il ruolo dei professionisti tecnici

I professionisti tecnici, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave nel procedimento. Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121), la principale documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato per le proprie competenze, risulta essere:

 

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

• attestato di prestazione energetica (A.P.E) asseverato, ante e post intervento, a dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, del conseguimento della classe energetica più alta;

• asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati;

• asseverazione dell’efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati;

• invio per via telematica della documentazione tecnica all’ENEA.

 

Al fine di non perdere l’agevolazione, risulta doverosa la verifica preliminare della sussistenza delle condizioni imprescindibili definite dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) che richiede l’assenza di difformità riguardanti gli edifici oggetto degli interventi interessati dalle detrazioni e la presenza di tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente.

La detrazione spetta anche per tutte le spese professionali a condizione che l’intervento sia effettivamente realizzato. In particolare, rientrano nelle spese agevolate i costi sostenuti per: le attestazioni, le asseverazioni e il visto di conformità, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. In questo caso l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante rivalendosi sul soggetto “originario”, ovvero su chi è stato committente dei lavori e ha per primo ceduto la detrazione. Nei fatti, se non vi è concorso di colpa, chi acquista il credito non ha più nulla da temere, in quanto la responsabilità ricade sempre sul soggetto che lo ha ceduto inizialmente.

PTE ha creato una filiera (banche, imprese fornitrici, artigiani e consulenti) per garantire realizzazioni “chiavi in mano”, con particolare riferimento alla tipologia dei condomini.

 

Energivori: scatta l’obbligo di efficienza energetica

Il D.Lgs 73/2020 del 14 luglio 2020 introduce novità in merito alle diagnosi

 

Lo scorso 29 luglio è entrato in vigore il D.Lgs n. 73/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2020, in “attuazione della Direttiva 2018/2002/UE che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”. Tale provvedimento introduce delle modifiche al D.Lgs del 4 luglio 2014 n. 102. Lo spirito del nuovo decreto è quello di incentivare l’efficienza energetica sia pubblica che privata, spingere le aziende ad adottare Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 e promuovere interventi di efficienza energetica in modo continuativo. Con riferimento alle diagnosi energetiche delle imprese e ai soggetti obbligati, sono state introdotte alcune novità significative.

Resta invariato l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica ogni 4 anni, a partire dal 5 dicembre 2015, per grandi imprese ed energivori e l’esenzione a questo obbligo per le imprese che hanno adottato Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001, a condizione che tali Sistemi includano una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del D.Lgs n. 102/14. Le prime novità introdotte sono l’eliminazione dell’esenzione all’obbligo di diagnosi per le imprese dotate di sistemi di gestione conformi EMAS e EN ISO 14001 (che saranno quindi obbligate a fare la diagnosi) e l’eliminazione dell’obbligo di diagnosi per le grandi imprese con consumi annui inferiori a 50 TEP/anno (270.000 kWh o 60.000 m3 metano). La novità più significativa è rappresentata dal fatto che le imprese a forte consumo di energia (energivore) sono tenute ad attuare almeno uno degli interventi di efficienza energetica individuati dalla diagnosi, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva o, in alternativa, ad adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001. La diagnosi successiva dovrà dare evidenza di tutto ciò. In caso di mancato rispetto di questo obbligo, le imprese energivore sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.

Rimane invariata la sanzione da € 4.000 a € 40.000 alle imprese obbligate che non effettuano la diagnosi e quella da € 2.000 a € 20.000 nei casi di diagnosi non conformi alle prescrizioni. Le imprese hanno tempo 90 giorni dalla data della contestazione immediata o da quella della notificazione del verbale di accertamento per eseguire la diagnosi. Rispetto al D.lgs n. 102/2014 il tempo per “regolarizzarsi” è raddoppiato; tuttavia, se entro i 90 giorni l’impresa non provvede ad eseguire la diagnosi, è soggetta ad un’altra sanzione che va da € 1.500 a € 15.000. Infine, per promuovere l’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 da parte delle PMI, il nuovo decreto prevede dal prossimo anno la pubblicazione di specifici bandi di finanziamento.

 

Importante passo avanti per le Comunità energetiche

Pubblicate dall’autorità le disposizioni per la regolazione delle partite economiche

 

Tenuti in considerazione i riscontri ricevuti a seguito del documento di consultazione 201/2020/R/EEL, con la delibera 318/2020/R/EEL del 4 agosto 2020, l’Autorità si è pronunciata in merito alla regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile. All’interno del provvedimento sono definite le caratteristiche delle comunità energetiche e dei soggetti coinvolti, sono disciplinate le modalità di costituzione ed accesso alle stesse e la regolazione economica relativa all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o condivisione all’interno della comunità.

Quale è lo scopo delle comunità di autoconsumo collettivo e delle comunità d’energia rinnovabile?

Lo scopo è l’aggregazione di più consumatori finali ed impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di condividere l’energia elettrica prodotta, utilizzando le reti elettriche già esistenti per sfruttare i benefici economici, ambientali e sociali derivanti dall’autoconsumo “in situ”.

Quali sono le figure chiave del progetto?

A partire dalla direttiva europea 2018/2001 vengono introdotte le seguenti figure chiave nel progetto delle comunità energetiche:

 

• Autoconsumatore di energia rinnovabile: cliente finale che, operando entro vincoli territoriali ben definiti, ha il diritto di produrre energia elettrica rinnovabile per soddisfare la propria domanda e che può immagazzinare o vendere parte di questa purché la vendita non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.

• Autoconsumatori che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che condividono l’energia prodotta e che si trovano nello stesso edificio o condominio, definito come edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni (ai sensi dell’art 2, comma 2f del decreto legislativo 102/14).

• Comunità d’energia rinnovabile: soggetto giuridico la cui partecipazione è aperta e volontaria e il cui obiettivo è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri facenti parte la comunità d’energia rinnovabile. Questi possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni con il vincolo che la partecipazione alla comunità d’energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

 

Quali sono i principali requisiti e i vincoli per poter costituire una comunità energetica?

Il primo vincolo riportato nella normativa riguarda i soggetti a cui è permesso aggregarsi al fine di costituire una comunità d’autoconsumo collettivo o comunità d’energia rinnovabile. Come già anticipato, questi possono essere persone fisiche, enti, pubbliche amministrazioni o imprese per cui l’attività di vendita dell’energia elettrica non rappresenti l’attività professionale principale.

Molto importante è il vincolo geografico che differenzia le comunità energetiche in comunità d’autoconsumo collettivo o comunità d’energia rinnovabile.

Nel caso di aggregazione di soggetti consumatori e produttori all’interno dello stesso edificio o condominio si parla di autoconsumo collettivo, mentre possono aderire ad una comunità d’energia rinnovabile tutti i soggetti siti all’interno della medesima sottostazione di trasformazione MT/BT.

Nel secondo caso, il concetto di autoconsumo “in situ” perde leggermente di valore poiché l’energia prodotta viene comunque trasmessa sulle reti di distribuzione per poter fornire le altre utenze finali. Per tale motivo i benefici riconosciuti a questa configurazione sono minori.

Un ultimo importante vincolo riguarda i soggetti produttori della comunità energetica che devono possedere od avere piena disponibilità (es. contratto di locazione o usufrutto dell’impianto) di impianti alimentati da fonte rinnovabile, ubicati nell’area afferente alla configurazione, di potenza non superiore a 200 kW ed entrati in esercizio successivamente al 1° marzo 2020.

Il provvedimento infine, ha l’obiettivo di evitare che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi semplici di produzione e consumo – SSPC).

Quali sono i benefici derivanti dall’adesione ad una comunità energetica?

I concetti di autoconsumo e di generazione distribuita si legano perfettamente al concetto di efficienza e risparmio energetico. La possibilità di consumare l’energia prodotta nelle immediate vicinanze dell’utenza permette di risparmiare tutta una catena di perdite elettriche di rete che vanno dall’impianto di produzione in alta tensione sino alla rete di distribuzione in bassa tensione.

Permette inoltre di ridurre la quantità di energia elettrica transitante sulle reti e la potenza impegnata del sistema elettrico.

Per tali motivi agli utenti facenti parte la comunità energetica, sulla quota parte di energia elettrica prodotta e condivisa all’interno della comunità, viene riconosciuto mensilmente dal GSE un beneficio economico pari a:

 

1. Nel caso di comunità d’energia rinnovabile, una parte degli oneri di rete di distribuzione e trasmissione, ovvero la componente massima BTAU e la componente TRASE

2. Nel caso di autoconsumo collettivo, le stesse componenti soprariportate più un indennizzo a riconoscimento delle perdite di rete evitate, pari a 1,2% l’energia elettrica condivisa moltiplicata per il prezzo zonale orario nel caso di utenze in media tensione, aumentato a 2,6% nel caso di produzione e condivisione direttamente in BT.

 

I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione del contributo di valorizzazione dell’energia elettrica condivisa sono a valore sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per mezzo dell’apposita componente UC3.

In aggiunta agli incentivi previsti per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, sarà compito dell’Autorità prevedere un fondo per incentivare l’installazione di impianti rinnovabili che rispettino i requisiti delle comunità energetiche, fondo che sarà alimentato da una sottocomponente delle ASOS.

Quali sono le procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia elettrica condivisa?

Gli utenti aggregati che intendono beneficiare in forma aggregata del servizio di valorizzazione dell’energia elettrica condivisa devono presentare istanza al GSE tramite il referente della comunità energetica.

Il referente, nel caso di un gruppo di autoconsumatori, è il legale rappresentante del condominio o il soggetto produttore della comunità di autoconsumo collettivo. Nel caso della comunità d’energia rinnovabile, essendo questa un soggetto giuridico vero e proprio, è la comunità stessa.

I referenti che vogliono costituire una comunità d’autoconsumo collettivo o una comunità d’energia rinnovabile devono dar comunicazione al GSE dell’elenco dei clienti finali e dei produttori che costituiscono la comunità, allegando le dichiarazioni di congruità degli impianti produttori e i mandati di partecipazione degli utenti finali. Nel caso di autoconsumo collettivo occorre inoltre comunicare l’elenco dei POD dell’edificio/condominio non facenti parte della configurazione.

A seguito dell’esito positivo della verifica da parte dell’ente controllore, il GSE provvede a stipulare con il referente un apposito contratto, secondo uno schema definito dal GSE stesso. È importante ricordare che esso è alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione previsti dal decreto ministeriale 4 Luglio 2019.

Una volta costituita la comunità energetica gli oneri di misura e calcolo della valorizzazione dell’energia elettrica condivisa sono in capo al GSE stesso che riconoscerà al referente su base mensile.

Un importante aggiornamento è dato dal DM firmato il 15 settembre 2020 dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il decreto attuativo che definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini.

Il provvedimento rende operativa una misura introdotta nel dicembre 2019 con il decreto Milleproroghe, che anticipando l’attuazione di una direttiva europea consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini.

La misura è strutturata per promuovere l’autoconsumo condiviso, anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo.

La tariffa incentivante per l’energia autoconsumata e condivisa sarà pari, per un periodo di 20 anni, rispettivamente a:

 

• 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;

• 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

 

L’incentivo è gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Nel caso di enti territoriali e locali l’incentivo non è cumulabile con gli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 (cd. FER 1), mentre per tutti gli altri soggetti è cumulabile esclusivamente con le detrazioni previste dal DPR 917/1986 (detrazioni per le ristrutturazioni) e con le detrazioni previste dal Superbonus al 110% (in quest’ultimo caso all’energia prodotta e condivisa sottesa alla quota potenza che hanno accesso al Superbonus non si applicano le tariffe incentivanti sopra riportate).

Esempio pratico dei benefici derivanti dall’autoconsumo collettivo

Una delle applicazioni più idonee e comprensibili della delibera riguarda i condomini.

Senza la possibilità di creare una comunità d’autoconsumo collettivo, un insieme di condòmini che decidesse di installare un impianto fotovoltaico sul tetto, potrebbe soddisfare, ove possibile, la domanda istantanea di energia elettrica delle utenze comuni (luci esterne, scale, ausiliari caldaia, etc).

Essendo generalmente consumi ridotti, tutta l’eccedenza andrebbe venduta in rete creando come unico beneficio condominiale l’importo ricevuto dalla vendita dell’energia elettrica. Inoltre, in molti casi, la proprietà e la gestione dell’impianto andrebbe regolamentata con un apposito contratto interno condominiale.

Con la possibilità di costituire una comunità d’autoconsumo collettivo, la proprietà e la gestione dell’impianto sarebbero affidati al referente come figura legalmente rappresentante del condominio.

L’energia elettrica prodotta sarebbe in primo luogo autoconsumata per soddisfare la domanda energetica delle parti comuni e successivamente, se in eccesso, venduta al GSE.

Oltre alla vendita dell’energia in eccesso, però, ai condòmini verrebbero riconosciuti i benefici derivanti dall’adesione ad una comunità energetica precedentemente descritti nel caso di simultanea immissione in rete dal POD di produzione e prelievo dai singoli POD degli appartamenti.

PTE rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Ricordiamo che, in qualità di ESCo (Energy Service Company), PTE può ricoprire il ruolo di proprietario dell’impianto di produzione o essere soggetto referente per la gestione, anche nei confronti del GSE.

 

Aperto il portale per le dichiarazioni per le imprese energivore

Dichiarazione 2021 con obbligo di utilizzo della firma digitale

 

La CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, con la Circolare n. 41/2020/ELT, ha comunicato l’apertura del portale per la dichiarazione relative all’annualità 2021.

Il portale si aprirà il 30 settembre 2020 e sarà possibile compilare la dichiarazione entro il 14 novembre 2020.

Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2020), o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, il termine ultimo è al 31 dicembre 2020.

Per la dichiarazione, si segnala che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 217/2020/R/eel, ha introdotto alcune importanti novità in merito alle tempistiche e alle modalità di invio della dichiarazione di accesso al meccanismo agevolativo.

In particolare, in linea con il Piano Triennale 2019-2021 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione elaborato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) finalizzato a promuovere la piena digitalizzazione dell’attività amministrativa attraverso la progressiva dematerializzazione degli archivi correnti, l’ARERA ha ritenuto opportuno promuovere la piena digitalizzazione del processo amministrativo, facilitando anche l’accesso al Portale tramite l’introduzione dell’obbligo di firma digitale per le dichiarazioni inviate.

A tal proposito la medesima AGID ha definito la firma digitale come uno strumento indispensabile nell’ambito dei processi di semplificazione e automazione dei processi amministrativi, nonché nella gestione informatizzata dei flussi documentali.

In virtù della sopra citata disposizione, a decorrere dalla data di apertura del Portale per l’annualità di competenza 2021, la CSEA accetterà esclusivamente dichiarazioni firmate digitalmente per la richiesta di accesso al meccanismo agevolativo.

Si invitano, pertanto, le imprese interessate, qualora già non l’avessero, a munirsi tempestivamente di un adeguato dispositivo di firma digitale. Si ricorda infine, come previsto da ARERA con la Delibera 217/2020/R/eel, le nuove modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo delle agevolazioni da parte della CSEA. Il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2021, sarà pari, per la competenza n, a:

 

• 100,00 euro, per le imprese che accedano al Portale nella prima sessione utile all’inoltro delle dichiarazioni, da aprirsi entro il 30 settembre dell’anno n-1 (30 settembre 2020 per la dichiarazione per l’anno 2021);

• 300,00 euro, per le imprese che accedano al Portale nella eventuale sessione suppletiva utile all’inoltro delle dichiarazioni, da aprirsi entro il 28 febbraio dell’anno n (28 febbraio 2021 per la dichiarazione dell’anno 2021).

 

Polo Tecnologico per l’Energia ai propri clienti in assistenza, per cui è attivo il servizio di verifica delle fatture, fornirà adeguato supporto nella compilazione dei documenti.

 

Relazione annuale ARERA

Focus sui venditori di energia elettrica e gas

 

Il 20 luglio 2020 è stata pubblicata la Relazione annuale 2019 dell’Arera sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta. La tradizionale presentazione con la relazione del Collegio dell’Autorità al Parlamento e al Governo si terrà invece il 17 settembre prossimo. La presentazione sullo stato dei servizi pubblici nel nostro Paese riguarda l’energia elettrica, il gas, il servizio idrico e i rifiuti. Gli elementi contenuti nei due volumi riguardano i 12 mesi dell’anno solare 2019 e non contemplano i primi mesi di quest’anno e l’impatto nazionale ed internazionale della pandemia Coronavirus.

In questo articolo vogliamo riportare un focus riguardante i venditori di energia elettrica e gas. Di seguito sono riportate le tabelle con indicati i primi venti gruppi per vendite di energia elettrica e gas naturale al mercato finale nel 2019.

 

Energia elettrica

• Enel, Edison e Hera si confermano in testa alla classifica dei principali venditori di elettricità al mercato finale nel 2019, ma con la prima che perde volumi mentre le seconde ne guadagnano

• A2A risale posizioni scavalcando Eni e Axpo

• Entrano in classifica di Engie, Agsm Verona e Nova Coop

• Hanno guadagnato diverse posizioni, i gruppi ON, Alperia, Egea ed Engie

• Sono in calo i gruppi Iren, Duferco, Cva e Repower

• Sono usciti dalla classifica i gruppi Metaenergia, Eviva e Telecom Italia

 

Gas naturale (metano)

• Eni, Edison ed Enel si confermano in testa alla classifica dei principali venditori di gas al mercato finale nel 2019

• Hera risale una posizione scavalcando Iren

• ON perde qualche posizione

• Entrano in classifica di Repower, ACSM-AGAM e Soelia (gruppo di cui fa parte Soenergy)

• Hanno guadagnato diverse posizioni, i gruppi Royal Dutch Shell, Unogas, Eg Holding ed Dolomiti Energia

• Sono usciti dalla classifica i gruppi British Petroleum, Ascopiave e Metaenergia

 

Tabella 1 – Primi venti gruppi per vendite di energia elettrica al mercato finale nel 2019 (in GWh)

 

Tabella 2 – Primi venti gruppi per vendite di energia elettrica al mercato finale nel 2019 (in Mm3)

 

PTE non è legato a nessun fornitore e, tramite i propri clienti, ha rapporti con più di 20 fornitori di energia elettrica e gas naturale. In questo ultimo anno si segnala una certa vivacità per le forniture di energia elettrica da parte del fornitore A2A, fatto confermato anche dalla Relazione ARERA. Per questo motivo è riportata una scheda sintetica di questo fornitore.

 

Contributi in favore dei Comuni

Il DM 2 luglio 2020 e il Decreto Direttoriale 1° settembre 2020 prevedono contributi per i Comuni sotto i 1000 abitanti

 

Tramite il D.M. del 2 luglio 2020 è stato previsto lo stanziamento di un contributo a fondo perduto in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per la realizzazione di progetti nel campo dell’efficienza energetica e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo massimo previsto è pari a € 19.329,89 per ciascuno di questi Comuni ed il termine di inizio lavori è fissato entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso. Tale incentivo, che sarà poi pari alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune, sarà erogato in due quote: la prima (pari al 50% del costo totale) a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori e la seconda dopo il collaudo dell’intervento realizzato. Nel caso in cui il costo effettivo dell’intervento sia superiore all’importo determinato dal decreto, la quota eccedente è a carico del Comune.

Le modalità di attuazione del decreto sono disciplinate dal Decreto Direttoriale del 1° settembre 2020.

Con riferimento agli interventi di efficienza energetica, gli ambiti interessati sono principalmente l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. A titolo esemplificativo, alcuni degli interventi realizzabili sono dunque la sostituzione degli apparecchi di illuminazione pubblica con sistemi a LED, l’isolamento termico a cappotto degli edifici, la sostituzione di serramenti con altri a minor dispersione termica, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con tecnologie più efficienti, l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia termica o elettrica e l’installazione di sistemi di monitoraggio e telecontrollo.

Per quanto riguarda lo sviluppo territoriale sostenibile, gli interventi realizzabili sono relativi, ad esempio, alla mobilità sostenibile (installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, servizi per la ciclomobilità e pedonalità), all’arredo urbano a basso impatto ambientale, all’installazione di isole ecologiche intelligenti e al recupero diffuso dell’acqua piovana.