Sanzioni Decreto 102/2014: in arrivo le prime sanzioni per mancata consegna della diagnosi energetica
Il Ministero dello Sviluppo Economico sta verificando i dati trasmessi all’ENEA
A distanza di qualche mese dal termine fissato per la consegna delle diagnosi energetiche, il Ministero dello Sviluppo Economico sta individuando i soggetti obbligati che non hanno trasmesso il report di diagnosi all’ENEA entro il 22 dicembre 2015.
I soggetti interessati ai controlli da parte del Ministero sono le imprese cosiddette “energivore” iscritte nell’elenco annuale della CSEA ai sensi del DM 5/4/2013 e le grandi imprese. Con riferimento a queste ultime, si ricorda che sono grandi imprese quelle con un numero di occupati superiore a 250, oppure con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Inoltre è importante sottolineare che ricadono nella definizione di “grande impresa” anche le imprese per cui:
• almeno il 25% del proprio capitale o dei propri diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico (oppure congiuntamente da più enti pubblici);
• aggiungendo ai propri dati i medesimi dati di un’impresa a cui è associata in proporzione alla percentuale di partecipazione, raggiunge i requisiti sopra esposti per essere considerata grande
• impresa (tenendo in considerazione che un’impresa viene definita associata quando detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa);
• sia collegata ad un altra grande impresa, ricordando che esse sono collegate nel caso in cui una di essa detenga mediante il controllo diretto o indiretto la maggioranza dei diritti di voto o di capitale dell’altra;
Tali soggetti stanno ricevendo una comunicazione con la quale il Ministero segnala la mancata trasmissione all’ENEA della diagnosi energetica e invita l’impresa a provvedere all’invio della stessa entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso.
Trascorsi i 5 giorni senza alcun provvedimento da parte dell’impresa, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs 102/2014 e del punto 6 dei Chiarimenti del Mise del maggio 2015, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 4.000 a 40.000 euro, oltre all’obbligo di consegna della diagnosi entro sei mesi dalla sanzione.